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La scheda descrittiva va inviata ad Enea e deve essere redatta e firmata da un tecnico abilitato
(Italia Oggi) L’immobile oggetto della riqualificazione energetica, alla data della richiesta della detrazione fiscale differenziata (dal 50% all’85%), deve essere «esistente», ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso e dotato di impianto termico. La scheda descrittiva dell’intervento, fosse anche la sostituzione dei serramenti, va inviata a Enea entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori (come da collaudo delle opere) esclusivamente attraverso l’apposito sito web https://finanziaria2018.enea.it. La scheda deve essere redatta e firmata da un tecnico abilitato: ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale. Queste le principali indicazioni che emergono dalla lettura dei dodici vademecum Enea per usufruire dell’Ecobonus 2018 per la riqualificazione energetica degli edifici privati e condominiali. Ricordiamo che il sito web è attivo da ieri, tre aprile (si veda ItaliaOggi del 31/03/2018); dunque è possibile trasmettere i dati relativi agli interventi di efficienza energetica ammessi alle detrazioni e conclusi dopo il 31 dicembre 2017. L’agevolazione per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente è stata istituita con legge 296/2006. Poi, in seguito alla pubblicazione (Gazzetta Ufficiale 29/12/2017 n. 302), della legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018), le detrazioni sono state prorogate, in un range dal 50% al 65% fino al 31/12/2018. E per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici condominiali, nelle diverse misure del 65%, 70%, 75%, 80% e 85%, fino al 31/12/2021.
articolo completo: https://www.italiaoggi.it/news/ecobonus-solo-con-perizia-tecnica-qualificata-2259010[:]