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Nel caso in cui l’assunzione avvenisse a ridosso dell’esaurimento del reddito, l’azienda avrebbe comunque uno sgravio pari a 5 mensilità
L’articolo 8 del decreto approvato giovedì dal consiglio dei ministri (il testo non è ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) dice che gli incentivi scattano solo in caso di assunzione «a tempo pieno e indeterminato». Inoltre, «il datore di lavoro, contestualmente all’assunzione del beneficiario di RdC (reddito di cittadinanza, ndr.) stipula, presso il Centro per l’impiego, ove necessario, un patto di formazione, col quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione». Ma forse il paletto che più potrebbe scoraggiare gli imprenditori è l’obbligo di restituire lo sgravio se il lavoratore viene licenziato. Dice infatti la norma che, «nel caso di licenziamento del beneficiario di RdC, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili», salvo che il licenziamento sia per giusta causa. Si tenga conto, per esempio, che lo sgravio triennale previsto dal Jobs act del governo Renzi sulle assunzioni non prevedeva alcuna restituzione dello stesso in caso licenziamento. Stando così le cose potrebbe essere questo uno dei punti del decreto oggetto degli emendamenti in Parlamento. Anche da parte della Lega, sensibile agli umori degli imprenditori.
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