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Introduzione dei sistemi di allerta e riorganizzazione del sistema aziendale
Nel gennaio dello scorso anno, il Governo ha emanato il D.lgs. 14/2019 in attuazione della L. delega 155/2017 che ha dato vita al c.d. “Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza”. Tale codice, volto alla modifica della oramai ex materia fallimentare, impone nella sua attuazione vincoli importanti e stringenti per le aziende. Nodale è certamente l’innovazione di riuscire a percepire la crisi aziendale prima che si manifesti come processo irreversibile.
Tra le principali novità troviamo inoltre la sostituzione del termine “fallimento” con “liquidazione giudiziale”, per evitare il discredito sociale e personale ma anche l’esdebitazione di diritto per le insolvenze di minore portata. Ed ancora, la realizzazione di una riassetto organizzativo delle s.r.l. alle quali estendere l’obbligo di nomina degli organi di controllo e l’introduzione dello juris tantum di quantificazione del danno delle azioni di responsabilità contro gli amministratori. Ma certamente il cambiamento che maggiormente ha reso d’interesse collettivo l’emanazione e soprattutto l’attuazione del nuovo codice è senza dubbio l’istituzione delle procedure di allerta (early warning) e la composizione assistita della crisi.
Un codice quindi, certamente innovatore su più punti di vista. Se da una parte si lascia ampio spazio all’emersione della crisi, aumentando di fatto le possibilità di sopravvivenza delle aziende rispetto alle sollecitazioni di una probabile insolvenza per consentire la conservazione dell’attività d’impresa e dei valori aziendali, dall’altra tende a sovraccaricare le imprese di nuovi ed importanti adempimenti che ne mettono in pericolo la vita stessa.
Ecco quindi che, se da una parte il sistema di allerta così come è pensato riuscirà a far percepire la crisi ancor prima che essa possa manifestarsi, grandi preoccupazioni emergono per gli ingenti costi cui le aziende andranno incontro. Alla luce di questa disquisizione e delle falle che vengono fuori da un codice che solo all’apparenza viene in soccorso al precedente, sorge inevitabilmente un dubbio atavico: sarà conservato il principio di salvaguardia aziendale? E lo slittamento dell’entrata in vigore all’1 Settembre del 2021 riuscirà ad aiutare le aziende a recepirne meglio le novità?
di: Giuseppe CALI’
Contributor esterno Business24 – esperto di Economia aziendale
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