
Ecco le condizioni
Si può ottenere il superbonus al 110% anche per quegli immobili sui quali sono stati effettuati precedenti lavori “abusivi”, privi cioè del titolo amministrativo, purché siano modesti e purché venga fornita una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che riporti la data di inizio lavori e che descriva gli interventi come agevolabili. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate delle Marche che precisa che “se l’abuso edilizio deriva, ad esempio, dall’uso di un permesso diverso da quello richiesto, è possibile chiedere una sanatoria da inviare all’Agenzia e accedere al superbonus del 110%“. Questo perché la sanatoria blocca la decadenza dei benefici fiscali.
Come già detto, l’intervento abusivo deve essere di lieve entità. «Il margine di tolleranza è del 2% in altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta, nel rispetto delle destinazioni e degli allineamenti. In un contesto simile, è possibile chiedere il superbonus quando gli abusi sono sanabili e fiscalmente tollerabili. Occorrerà una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che riporti la data di inizio lavori e la tipologia dei lavori o una dichiarazione di eccedenza limitata al 2%. Se invece gli abusi superano questa soglia oppure viene chiesto per edifici su cui sono stati effettuati degli interventi di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione più robusti – si legge nella nota – bisognerà risalire all’ultima situazione legittima e presentare una domanda di sanatoria, demolendo la parte eccedente o pagando una sanzione».
Come si può verificare se un immobile è abusivo? Il punto di partenza è il rilascio del certificato di conformità urbanistica che consentirà di verificare se l’immobile presenta una difformità o un abuso edilizio. A questo punto, sarà possibile stabilire se è in regola oppure no e, in quest’ultimo caso, l’entità dell’abuso.
di: Maria Lucia PANUCCI
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