
La detrazione maggiorata non spetta se l’intero edificio appartiene a un unico contribuente con coniuge e figli minori
Il Superbonus è un’agevolazione introdotta con il decreto Rilancio per favorire la ripartenza dei cantieri dopo l’emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus. Con il bonus si alza al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute nel periodo compreso tra il primo luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per interventi specifici: di riqualificazione ed efficienza energetica (Ecobonus), antisismici (Sismabonus), di recupero del patrimonio edilizio, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (leggi qui).
L’agevolazione ha avuto un forte impatto su tutto il territorio nazionale e l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un documento per rispondere a tutte le domande dei cittadini e dei professionisti.
I chiarimenti più recenti in materia di Superbonus riguardano la comproprietà dell’edificio da ristrutturare e la materia della successione.
In particolare, il bonus non viene riconosciuto nel caso in cui un intero edificio appartenga a un singolo contribuente, comproprietario con il rispettivo coniuge e i figli minorenni di tutte le unità immobiliari autonomamente censite nell’ambito della sfera giuridica privata. Pertanto se si presenta una situazione analoga e l’edificio non è costituito come un condominio, non è possibile beneficiare della riduzione del 110% né per le spese sostenute per gli interventi trainanti, quali ad esempio il cappotto termico, né per gli interventi trainati, come la sostituzione degli infissi.
Per quanto riguarda la successione, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette interamente ed esclusivamente all’erede che riceve l’unita immobiliare diventandone proprietario, il quale beneficia del bonus nelle quote dello stesso che restano. Ugualmente a quanto accade in caso di vendita o donazione dell’immobile tra vivi: le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte sono fruibili dall’acquirente dell’unità immobiliare. L’Agenzia delle Entrate specifica infatti che il termine “vendita” deve essere considerato in modo atecnico.
Con il nuovo aggiornamento si fa luce anche sulle tipologie degli interventi riconosciuti: è confermata la possibilità di sostituire la vecchia caldaia con una nuova a condensazione che abbia classe energetica A, in abbinamento alla sostituzione dei serramenti. Questo perché le spese per gli infissi, essendo considerati interventi trainati, godono della detrazione maggiorata. Si specifica anche che la percentuale più alta si applica ai suddetti interventi trainati a condizione che gli stessi siano effettivamente conclusi nel momento in cui vengono conclusi quelli trainanti.
Per quanto concerne l’intervento di isolamento termico di un edificio la detrazione spetta solo se il cappotto si realizza per un’estensione di almeno il 25% della superficie disperdente lorda, con conseguente miglioramento di due classi energetiche. Perciò le singole unità immobiliari che compongono l’edificio devono soddisfare ambedue queste condizioni. In presenza di più unità abitative indipendenti e con accesso autonomo, la detrazione spetta anche se l’intervento di isolamento è realizzato sul singolo appartamento, ferma restando la copertura del 25% della superficie totale e il miglioramento energetico.
di: Micaela FERRARO
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