
Gas, luce e acqua sono disciplinate in modo diverso dalla legge
Le bollette delle forniture elettriche, idriche e di riscaldamento influiscono per circa il 44% sui consumi degli italiani: a dirlo è Confcommercio, che unisce le spese relative a luce, gas e acqua a quelle della Tari e agli affitti.
Unitamente alla normale tariffa, spesso accade che le società erogatrici dei servizi riportino in bolletta dei conguagli: importi aggiuntivi che vengono stimati per recuperare dei crediti di cui le società in questione si ritengono creditrici.
Ma le operazioni di conguaglio per essere valide devono rispettare determinati termini di legge, perché le bollette possono cadere in prescrizione sollevando l’utente dall’onere del pagamento. La prescrizione, infatti, cancella definitivamente il debito ma solo se per tutto l’arco di tempo il debitore non ha ricevuto nessun sollecito di pagamento o messa in mora. In caso di prescrizione, si può contestare la bolletta presentando reclamo alla società fornitrice, con raccomandata a.r. o con pec, oppure ancora telefonando al servizio clienti.
I termini previsti dalla legge oltre i quali il credito non può più essere preteso sono diversi a seconda della fornitura. Per quanto riguarda le bollette della luce, a partire dal due marzo 2018 è entrata in vigore una disciplina nuova che prevede che la prescrizione sia fissata in due anni. Pertanto tutte le bollette della luce emesse fino al due di marzo hanno ancora la prescrizione a cinque anni, quelle emesse successivamente rientrano nel limite dei due anni. Stessa cosa per i conguagli.
Per le bollette del gas, tutte quelle emesse fino al primo gennaio 2019 si prescrivono in cinque anni. Quelle che invece hanno una data posteriore al due gennaio 2019 si prescrivono in due anni.
La prescrizione per le bollette dell’acqua è passata da cinque a due anni il due gennaio 2020. Perciò le bollette emesse fino a quella data hanno prescrizione fissata a cinque anni, le successive a due anni.
Non è cambiato il termine ultimo per le bollette del telefono, che rimane fissato a cinque anni.
Se, dopo aver presentato reclamo in caso di bolletta prescritta, non si dovesse ottenere lo sgravio bisogna avviare il tentativo di mediazione all’Arera, il nuovo Garante per le utenze, e al Co.re.Com. per quanto riguarda le bollette del telefono. Solo dopo la mediazione si può procedere in via giudiziale.
di: Micaela FERRARO
FOTO: ANSA
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