
L’Agenzia delle entrate rilascia i chiarimenti sui residui del credito d’imposta
L’Agenzia delle entrate è intervenuta con una risposta all’interpello numero 44 del 18 gennaio scorso per dare delucidazioni sul tema del bonus prima casa e soprattutto sull’importo residuo che ci si può trovare ad avere con il credito d’imposta.
Che cos’è il bonus prima casa? Si tratta di una riduzione che va dal 9% al 2% delle imposte di registro, e di una quota fissa per le imposte ipotecarie e catastali, che vengono riconosciute a 50 euro. Inoltre, per chi compra da un’impresa, il bonus prima casa prevede anche un’imposta più bassa per l’Iva, che scende al 4% rispetto al 10%, mentre le imposte di registro, ipotecaria e catastale in questo caso sono pari a 200 euro. Le riduzioni sono valide solo nel caso non si sia acquistata una casa giudicata di lusso.
L’Agenzia ha specificato che tale somma non può essere utilizzata per far diminuire le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute per l’acquisto agevolato della pertinenza, né per ridurre l’imposta sulle successioni e donazioni. Al contrario, si può usarla in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche, Irpef, e in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997 numero 241.
Nel caso specifico della riduzione dell’Irpef, l’Agenzia specifica che «è necessario procedere al momento della presentazioen della prima dichiarazione dei redditi successiva al riacquisto o della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stato effettuato il riacquisto stesso».
di: Micaela FERRARO
FOTO: ANSA
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