Dal primo gennaio è passato l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati
La nuova circolare della Guardia di Finanza dello scorso cinque gennaio ha definito il quadro sanzionatorio per i corrispettivi telematici come rimodulato dalla legge di bilancio (leggi qui). Dallo scorso primo gennaio è entrato in vigore l’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri per tutti i commercianti al minuto e gli esercenti di attività assimilate.
La sanzione in caso di dati non trasmessi oppure trasmessi in ritardo, o ancora trasmessi in modo incompleto, può arrivare al 90% dell’imposta corrispondente allo stesso importo, con un minimo di 500 euro. Lo stesso tipo di multa può essere applicato anche in caso di mancato o irregolare funzionamento dell’Rt e del Server-Rt, se il corrispettivo non viene annotato nel registro di emergenza.
Se l’omessa o tardiva trasmissione dei dati, o in caso di dati incompleti o falsi, non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributi, la sanzione sarà di 100 euro a trasmissione.
Quando deve essere memorizzato il corrispettivo e consegnato al cliente? Entro il momento della consegna del bene o del completamento della prestazione, se avviene prima del pagamento.
In caso di prestazioni particolari, come per esempio un abbonamento che si paga al termine delle prestazioni cumulate, l’esercente deve rilasciare ad ogni consumazione un documento con l’indicazione del corrispettivo non riscosso. Dopodiché al momento del pagamento dovrà generare un nuovo documento commerciale che richiami gli identificativi di quello precedente.
di: Micaela FERRARO
FOTO: ANSA
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