I benefici rimangono validi anche nel caso in cui l’atto di donazione venga risolto per mutuo consenso
L’Agenzia delle entrate è intervenuta per chiarire alcuni passaggi circa il bonus prima casa. Si tratta di un’agevolazione che prevede un’imposta di registro proporzionale nella misura del 2% invece che del 9%, un’imposta ipotecaria e catastale fissa di 50 euro ciascuna. In caso si trattasse di acquisto da un’impresa è prevista l’Iva ridotta al 4% e le imposte di registro fisse a 200 euro.
Con risposta all’interpello numero 77 del 2 febbraio, l’Agenzia ha chiarito che questi benefici per la prima abitazione rimangono validi anche se viene risolto per mutuo consenso l’atto di donazione che ha permesso di non perdere le agevolazioni di cui si è goduto dopo l’acquisto di una seconda abitazione. Nello specifico, si può beneficiare del bonus prima casa per l’acquisto di un nuovo immobile a condizione che ci si impegni, se se ne possiede già un altro, ad alienarlo entro la scadenza di un anno dal nuovo acquisto agevolato.
Altre specifiche riguardano la vendita dell’immobile, per cui non viene applicato alcun vincolo temporale.
di: Micaela FERRARO
FOTO: AGI
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