
Ci sono differenze tra gli atenei statali e privati stabilite con decreto del Miur
Lo scorso 22 febbraio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 30 dicembre 2020 che disciplina le spese detraibili per l’istruzione universitaria. In particolare, il Miur ha individuato i limiti delle tasse e dei contributi di iscrizione alle università non statali detraibili nel modello 730/2021.
Ci sono da fare degli opportuni distinguo tra università pubbliche e istituti non statali sia italiani sia stranieri. Nel primo caso, la detrazione si applica senza limiti. Nel secondo invece bisogna tener conto di alcune soglie massime che vengono stabilite annualmente dal Miur. Per il 2020 è stato deciso che per le università di area medica, l’importo detraibile massimo è di 3.700 euro al nord, 2.900 euro al centro e 1.800 euro al sud e nelle isole. Per quanto riguarda le università di area sanitaria l’importo detraibile massimo è di 2.600 euro al nord, 2.200 euro al centro e 1.600 euro al sud e nelle isole. Per l’area scientifico-tecnologica si può detrarre 3.500 euro al nord, 2.400 al centro e 1.600 tra sud e isole. Le università di area umanistica danno la possibilità di detrarre 2.800 ero al nord, 2.300 euro al centro e 1.500 euro al sud e nelle isole.
Inoltre sono detraibili le spese sostenute dagli studenti iscritti ai corsi di dottorato, specializzazione e ai master di primo e secondo livello, questi ultimi con un tetto massimo di 3.700 euro al nord, di 2.900 euro al centro e di 1.800 euro al sud e nelle isole.
In caso di frequenza di università telematica lo studente dovrà tenere conto della Regione in cui ha sede legale l’ateneo per capire l’area geografica di riferimento. Se però il corso di studi si tiene in una Regione diversa rispetto a quella in cui l’università ha sede legale per la detrazione si dovrà far riferimento all’area geografica in cui si svolge il corso.
di: Micaela FERRARO
FOTO: ANSA / MASSIMO PERCOSSI
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