Come specificato dall’Agenzia delle Entrate dopo l’analisi di un caso concreto, la proroga della scadenza per i lavori prevista dal dl Liquidità non si applica in maniera generalizzata
Bonus prima casa, l’Agenzia delle Entrate stabilisce una linea rigida sulla sospensione dei termini in vigore fino al 31 dicembre 2021 per l’emergenza Covid. Come specificato, infatti, la scadenza per ultimare i lavori di ristrutturazione utili ad accorpare le unità immobiliari da destinare ad abitazione principale resta quella ordinaria.
La specifica è arrivata lo scorso 9 aprile a seguito dell’analisi di un caso pratico che riguarda la possibilità e i tempi da rispettare per beneficiare delle agevolazioni sull’atto di acquisto. Nel caso analizzato, il contribuente aveva acquistato nel 2018 alcune unità immobiliari di diverse categorie catastali con l’idea di accorparle e una di categoria C/2 destinata ad annesso pertinenziale. A seguito dell’acquisto erano poi partiti i lavori di ristrutturazione, di adeguamento sismico e contenimento energetico, ma, a causa dell’emergenza Covid, i tempi per la realizzazione si sono dilatati rallentando l’ultimazione dei lavori.
Consapevole della sospensione dei termini che riguardano gli adempimenti connessi al bonus prima casa fino al 31 dicembre 2021, il cittadino si è rivolto all’Agenzia delle Entrate per verificare la scadenza da considerare per la fine dei lavori di ristrutturazione.
L’Agenzia delle Entrate ha dunque dovuto ribadire i tempi da rispettare nel caso in cui sia necessario effettuare dei lavori. In casi di questo tipo vengono applicati i termini ordinari. Non può essere considerata, a differenza di quel che credeva il protagonista del caso analizzato, la scadenza per i lavori nella sospensione prevista dal Decreto Liquidità e confermata dal Decreto Milleproroghe fino al 31 dicembre 2021.
Come ricordato dall’Agenzia delle Entrate, restano in stand by solo specifici termini che riguardano gli adempimenti connessi al bonus prima casa. Questi sono: i 18 mesi che il contribuente ha a disposizione dall’acquisto della prima casa per trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione; il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici previsti nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale; il tempo di un anno concesso al contribuente che abbia acquistato un secondo immobile da adibire ad abitazione principale, sempre applicando le imposte in misura ridotta, per vendere l’abitazione originaria; infine, il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.
In conclusione, il congelamento dei tempi non si applica in maniera generalizzata, ma solo ai termini espressamente indicati dall’articolo 24 del Dl Liquidità. I lavori di ristrutturazione, invece, devono seguire la tabella di marcia ordinaria e concludersi entro tre anni dalla registrazione dell’atto.
di: Alessia MALCAUS
FOTO: ANSA
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