L’Agenzia delle Entrate ha fatto alcuni chiarimenti in merito ai lavori svolti per trasformare un’unità immobiliare C/2 in categoria A/2
Le detrazioni dei bonus edilizi come Superbonus 110% e Bonus ristrutturazione 50%, sono valide anche per i lavori di trasformazione in abitazione di un sottotetto parte di un condominio con alcune specifiche.
L’Agenzia delle Entrate è stata chiamata ad esprimersi dal quesito di un contribuente. Nel caso specifico il soggetto possiede due unità immobiliari accatastate C/2 (Magazzini e locali di deposito) situate nel sottotetto riscaldato ma non abitabile di un edificio composto da altre tre unità immobiliari riscaldate di categoria A/2 (Abitazione tipo civile), di proprietà di altri soggetti.
Con la Risposta 248 del 14 aprile, l’Agenzia ha chiarito che, quando si tratta del sottotetto di un edificio, le agevolazioni attualmente previste quali sismabonus, bonus ristrutturazione ed ecobonus spettano soltanto in alcuni casi. In particolari, si può usufruire dei bonus per le spese riferibili alla ristrutturazione della parte esistente di un’unità immobiliare. Non ne beneficiano, invece, quelle sostenute per il suo ampliamento che, per la normativa, è classificabile come “nuova costruzione” e dunque esclusi dai benefici fiscali. Per usufruire delle detrazioni, quindi, il contribuente dovrà separare la fatturazione relativa all’intervento di ampliamento da quella di ristrutturazione.
Nel caso specifico del contribuente che ha posto il quesito veniva fatto presente che, con i lavori previsti, il sottotetto trasformato in abitazione guadagnerebbe cinque classi energetiche. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il miglioramento energetico dell’edificio deve essere dimostrato dalla certificazione Ape prima e dopo l’intervento. Va, inoltre, valutato sull’intero edificio in condominio e non con riferimento alle singole unità immobiliari che lo compongono.
Per quanto riguarda il Superbonus 110%, il contribuente potrà beneficiare della detrazione per gli interventi di isolamento termico, per l’installazione di un impianto fotovoltaico, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento. Può inoltre essere utilizzato per la sostituzione di serramenti e infissi dell’immobile di chi ha fatto richiesta del bonus, se effettuata sull’immobile di sua proprietà con riferimento alla parte già esistente e a condizione che le unità immobiliari di deposito o magazzino diventino abitabili.
Nel caso del bonus ristrutturazione 50%, invece, si può beneficiare delle agevolazioni per i lavori effettuati nel sottotetto che prevedono la demolizione e la ricostruzione delle pareti esistenti con ridistribuzione interna dei locali così da creare un unico appartamento abitabile, con tetto massimo di spesa di 96 mila euro.
In relazione ai limiti di spesa, l’Agenzia ricorda che ai fini del superbonus 110%, in caso di accorpamento di più unità immobiliari o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, vanno considerate quelle censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi: ciò significa che per il calcolo delle agevolazioni deve essere presa in considerazione la situazione esistente all’inizio e non al termine dei lavori.
di: Alessia MALCAUS
FOTO: ANSA
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