Dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi solo per chi non ha optato per cessione credito o sconto in fattura
Chi ha usufruito del bonus facciate del 90%, a meno che non abbia optato per la cessione del credito o lo sconto in fattura, dovrà inserirlo nel modello 730 in modo che si possa avviare il recupero delle 10 rate della detrazione fiscale per i lavori effettuati a partire dal primo gennaio 2020.
Nel modello ci sono due sezioni dedicate la bonus: la III A, in cui si indicheranno le spese ammesse in detrazione al 90% in relazione ai lavori di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti; e la IV nella quale verranno inseriti i lavori ammessi al bonus facciate influenti anche dal punto di vista termico. Per quanto riguarda la prima bisogna compilare i righi da E41 a E43: nella colonna uno occorrerà inserire l’anno in cui sono state sostenute le spese. Nel caso in oggetto, va inserito il 2020; nella colonna due dovrà essere indicata la tipologia di spesa detraibile, utilizzando il codice 15; la colonna tre andrà compilata in caso di lavori in condominio, inserendone il codice fiscale. Ci sono poi la colonna 8, 9 e 10: nella prima si inserirà il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2020, nella seconda l’importo della spesa sostenuta nell’anno; infine l’ultima andrà compilata per le spese sostenute nel 2020.
Passando alla sezione IV, verrà compilata per gli interventi termici connessi al bonus facciate. I righi interessati sono da E61 a E62: nella colonna uno andrà inserito il codice 15, relativo anche ai lavori ammessi al bonus facciate influenti dal punto di vista termico. Nella colonna due andrà messo l’anno di sostenimento della spesa, nella colonna 7 il numero della rata che il contribuente utilizza, nel nostro caso la prima. Nella colonna 8 andrà collocato l’importo della spesa sostenuta.
di: Micaela FERRARO
FOTO: ANSA
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