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Bonus Sar, quello che c’è da sapere sull’agevolazione per interinali

Micaela Ferraro
8 Luglio 2021
Bonus Sar, quello che c’è da sapere sull’agevolazione per interinali
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L’importo può essere di 780 o mille euro lordi in base ai requisiti Il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione ha riconosciuto il […]

L’importo può essere di 780 o mille euro lordi in base ai requisiti

Il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione ha riconosciuto il bonus Sostegno al reddito per tutti i lavoratori in somministrazione che vedono cessare il proprio rapporto di lavoro. L’importo varia dai 780 ai mille euro.

Per quanto riguarda i requisiti, hanno diritto al sostegno i disoccupati da almeno 45 giorni con 110 giorni di lavoro minimo o 440 ore lavorate in caso di part-time verticale negli ultimi 12 mesi a partire dall’ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione. Inoltre possono accedere i disoccupati da almeno 45 giorni che abbiano concluso la procedura in Mancanza di occasioni di lavoro Mol; infine possono accedere i lavoratori interinali disoccupati da almeno 45 giorni con 90 giorni di lavoro maturato negli ultimi 12 mesi a partire dall’ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione.

In base a queste tre tipologie di richiedente spettano diversi importi: ai primi due, mille euro lordi. Per la terza categoria sono previsti invece 780 euro lordi.

La domanda deve essere presentata nel periodo di tempo che intercorre tra il 106esimo e il 173esimo giorno successivo all’ultimo rapporto di lavoro in somministrazione a Forma.temp. Una volta maturato il requisito dei 45 giorni di disoccupazione il lavoratore deve attendere perciò almeno altri 60 giorni prima di poter presentare la domanda e da quel momento ne ha a disposizione altri 68 entro i quali inviarla. Se ottiene un nuovo rapporto di lavoro subordinato anche diverso dalla somministrazione, il computo dei giorni utili al raggiungimento dei requisiti viene sospeso ma solo se la durata è pari o inferiore a una settimana contributiva. In quest’ultimo caso sia i giorni che precedono il nuovo contratto di lavoro che quelli successivi vengono considerati nel computo per il requisito, e il periodo utile per presentare la domanda può essere prolungato di ulteriori 7 giorni.

Rientrano nel computo dei giorni lavorativi anche gli eventi sospensivi come malattia, infortunio, maternità, permessi, permessi per donazione sangue, riposo per allattamento, congedo matrimoniale, straordinario, festività, trattamento di integrazione salariale, aspettativa, permesso sindacali, periodi di disponibilità a seguito di procedura Mol.

Per fare domanda occorre recarsi a uno degli sportelli sindacali di categoria oppure accedere al sito online e presentare: il modulo di richiesta, una copia fronte/retro di un documento d’identità, e del codice fiscale o della tessera sanitaria. Serve poi una copia delle buste paga a conferma delle giornate svolte in somministrazione. Inoltre, occorre: un documento rilasciato da istituto bancario o ufficio postale, che attesti l’intestazione del conto a chi fa richiesta. In caso di bonifico domiciliato, non è necessario presentarlo. Solo in caso di infortunio, maternità o malattia che termini dopo la data di cessazione dell’ultimo contratto in somministrazione occorre presentare la documentazione che attesta la chiusura dell’evento. In caso di dimissioni volontarie per giusta causa serve la documentazione rilasciata dall’Inps che attesta il riconoscimento della Naspi.

di: Micaela FERRARO

FOTO: ANSA

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