
Si deve distinguere tra unità abitative e pertinenze
L’Agenzia delle Entrate è tornata a rispondere ai quesiti relativi al Superbonus del 110%, che prevede uno sconto in detrazione pari al 110% appunto, sulle spese sostenute per interventi di ristrutturazione effettuati a particolari condizioni.
In particolare, l’interpello numero 464/2021 ha posto un quesito sugli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate possedute da un unico proprietario oppure in comproprietà da più persone fisiche. Si è chiesto quali fossero i limiti di spesa per gli interventi in questo caso specifico e quali le spese che sono ammesse in sconto e in detrazione.
L’Agenzia con la sua risposta ha chiarito che nel calcolare il limite di spesa massimo per gli edifici da due a quattro unità immobiliari, si possono tenere in conto anche le unità immobiliari distintamente accatastate sia che siano possedute da un unico proprietario sia che siano in comproprietà. L’agevolazione, perciò, spetta sia se gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici non in condominio, se composti da 2 a 4 unità immobiliari appartenenti ad un unico proprietario o in comproprietà tra persone fisiche; sia se riferita alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, anche se in tale ultima ipotesi i predetti soggetti possono beneficiare del Superbonus per gli interventi di efficienza energetica realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari.
Per quanto riguarda le pertinenze, però, cioè cantine, soffitte, solai, magazzini e locali di deposito, tutte quelle rientranti nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, non possono essere considerate autonome anche se sono accatastate distintamente. Pertanto, può fruire del Superbonus anche l’unico proprietario di un edificio composto da 4 unità immobiliari abitative e 4 pertinenze, che realizza interventi finalizzati al risparmio energetico sulle parti comuni del predetto edificio.
di: Micaela FERRARO
FOTO: ANSA
Ti potrebbe interessare anche: