
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
In risposta a un interpello relativo all’agevolazione per gli infissi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile utilizzare il Superbonus anche se c’è una variazione di posizione e di dimensioni.
Ci sono, tuttavia, dei requisiti da rispettare. Prima di tutto, la misura non vale per una nuova installazione; secondariamente la superficie totale deve essere uguale o minore alla precedente; inoltre è necessario rispettare le regole della normativa sul Superbonus, perché la sostituzione degli infissi rientra nella fascia dei lavori trainati.
La detrazione riguarda tutte le tipologie di serramenti, comprese porte e portoni, che possano assicurare un miglioramento del rendimento energetico.
Il Superbonus infatti prevede una detrazione del 110%, da cui il nome, delle spese sostenute tra il 1 luglio 2020 e il 30 giugno 2022 per quegli interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.
La sostituzione degli infissi, usufruendo del Superbonus 110%, è diretta sia agli immobili in condominio sia agli edifici unifamiliari. Le spese ammesse sono quelle di fornitura e installazione delle finestre comprensive di infissi, scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti, porte d’ingresso e componenti vetrati.
Tali interventi rientrano nell’incentivo a patto che siano inquadrabili come ristrutturazione edilizia e vanno considerati trainanti o trainati a seconda della tipologia. I lavori principali sono quelli di efficientamento energetico o consolidamento, mentre i trainati sono quelli a cui la detrazione viene estesa solo in accompagnamento a interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione o riduzione del rischio sismico.
di: Micaela FERRARO
FOTO: ANSA
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