La principale misura sarà quella della composizione negoziata della crisi che coinvolgerà la figura del negoziatore
Crisi d’impresa e risanamento aziendale: il nuovo decreto approvato dal Cdm apporta correttivi alla disciplina vigente in materia e al tempo stesso rinvia alcune misure e introduce nuovi strumenti di supporto destinate alle imprese in difficoltà.
La prima e principale misura adottata è la composizione negoziata della crisi che punta, invece che alla procedura fallimentare, alla ristrutturazione e al risanamento delle aziende. Il provvedimento, che si aggiunge alla proroga dell’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, slittata a maggio 2022, e delle procedure di allerta, rinviate al 2024, entrerà in vigore il 15 novembre 2021.
La misura composizione negoziata della crisi introduce la figura del negoziatore, ovvero professionisti con esperienza nella gestione della crisi che verranno iscritti in un elenco apposito e dovranno avere gli stessi presupposti previsti dall’art. 356 del Ccii. Quindi commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro che, però, dovranno essere in regola con la formazione professionale che un decreto del Ministero della giustizia stabilirà entro 30 giorni.
Verranno inseriti nell’elenco degli esperti gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all’albo degli avvocati da almeno cinque anni che possono altresì rendere prova di precedenti esperienze nell’ambito della crisi d’impresa e della ristrutturazione dei debiti o risanamenti aziendali, oltre al possesso dei requisiti formativi già citati. Vengono considerati anche i consulenti del lavoro, iscritti all’albo da almeno cinque anni, che documentano di aver concorso in almeno tre casi alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.
Inoltre, potranno farne parte anche coloro che non sono iscritti in albi professionali ma potranno documentare di aver svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.
La composizione negoziata potrà essere attivata, a partire dal prossimo 15 novembre, tramite specifica domanda alla Camera di Commercio di competenza territoriale che, a sua volta, nominerà un esperto indipendente che avrà il compito di agevolare mediare le trattative fra impresa, creditori e altri stakeholders.
A tal fine verrà istituita una piattaforma telematica nazionale che conterrà una lista di controllo con le indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico di auto analisi per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati.
Inoltre, il decreto legge prevede anche modifiche alla legge fallimentare e, in particolare, all’articolo 180 della l.f.. La modifica prevede che l’omologazione del concordato preventivo può avvenire anche in mancanza di adesione dei creditori pubblici, ciò significa non considerare il voto negativo se questo non è basato sulla convenienza della proposta del debitore. In questo modo viene immediatamente recepita la giurisprudenza dei principali tribunali italiani, formatasi da gennaio scorso.
Infine viene rinviato al 31 dicembre 2023 il Titolo II sulle misure di allerta. L’obiettivo è prima sperimentare l’efficacia della composizione negoziata e avere il tempo di rivedere i meccanismi di allerta contenuti nel codice della crisi d’impresa.
di: Alessia MALCAUS
FOTO: ANSA/ALESSANDRO DI MARCO
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