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Bonus facciate: il vademecum

Alessia Malcaus
7 Settembre 2021
Bonus facciate: il vademecum
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Tutto quello che c’è da sapere sull’agevolazione fiscale introdotta dalla legge di bilancio 2020 L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile ha pubblicato una guida […]

Tutto quello che c’è da sapere sull’agevolazione fiscale introdotta dalla legge di bilancio 2020

L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile ha pubblicato una guida con tutti i dettagli sul bonus facciate.

L’agevolazione fiscale è stata introdotta dalla legge di bilancio 2020. L’Aliquota di detrazione dall’IRPEF o IRES prevista ammonta al 90% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 mentre non è previsto un limite massimo di spesa ammissibile.

Il bonus prevede esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Sono, invece, escluse tutte le operazioni di intervento sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Non sono considerati nel bonus facciate 2021 neanche nuove realizzazioni, ampliamenti, demolizioni e successive ricostruzioni.

Il bonus facciate è valido per edifici di qualsiasi categoria catastale e destinazione d’uso che siano già accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi, se dovuti. Possono essere condominiali o unifamiliari e devono essere situati in zona A o B ai sensi del D.M. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

L’agevolazione può essere richiesta da persone fisiche, ossia i privati cittadini, coloro che esercitano arti o professioni, le associazioni tra professionisti, le società semplici e gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. Infine hanno diritto a richiedere il bonus i contribuenti con reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

Non hanno, invece, diritto all’incentivo i contribuenti con reddito esclusivamente assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva, né chi ha una imposta lorda assorbita da altre detrazioni. Tali soggetti, tuttavia, possono richiedere la cessione del credito o lo sconto in fattura, con contributo quindi parziale.

Ecco quali sono le modalità per usufruire del bonus facciate: attraverso l’uso diretto della detrazione fiscale, che verrà ripartita in 10 quote annuali di uguale importo; attraverso la cessione del credito, che può essere disposta a favore di istituti di credito e intermediari finanziari, fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti; sconto in fattura.

Se i lavori sono partiti prima del 6 ottobre 2020, sono ammissibili le spese indicate all’ art. 3 del D.M. 19.02.2007 e successive modificazioni e integrazioni. Se, invece, i lavori sono partiti dopo il 6 ottobre 2020, all’art. 5 del D.M. 6.08.2020 e comprendono fornitura e posa in opera di materiale funzionali alla realizzazione dell’intervento, opere funzionali, occupazione di suolo pubblico, prestazioni professionali.

All’atto della richiesta del bonus è necessario fornire documenti tecnici e documentazioni amministrative. La scheda tecnica riporta la descrizione dell’intervento ed è redatta da un tecnico va trasmessa ad ENEA entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere tramite il sito detrazionifiscali.enea.it.

La documentazione amministrativa, invece, contiene la delibera dell’assemblea condominiale che approva l’esecuzione dei lavori e la ripartizioni delle eventuali spese per lavori sulle parti comuni del condominio in base ai millesimi, fatture con eventuali spese sostenute e documentazione bancaria che testimonino l’avvenuto pagamento attraverso bonifico, ricevute dei bonifici parlanti, stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

di: Alessia MALCAUS

FOTO: ANSA

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