
Sono ammessi anche smartphone, stampanti, tablet, pc e arredi d’ufficio secondo le regole chiarite dall’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire alcuni punti in merito al credito d’imposta per investimenti utili all’attività d’impresa, misura esistente già da molti mesi che, ora, spetta anche per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario fino a 516,46 euro, compresi smartphone, stampanti, tablet, pc e arredi d’ufficio.
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali destinati a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato era stato disciplinato dalla Legge di Bilancio. Il decreto Sostegni bis ha poi apportato alcune modifiche. In particolare ha previsto la possibilità di utilizzo in compensazione in un’unica quota annuale anche dai soggetti con un volume di ricavi o compensi superiori a cinque milioni di euro.
L’agevolazione, entrata in attivo dal novembre 2020, spetta per l’acquisto di beni strumentali che non esauriscono la loro utilità nell’esercizio in cui sono acquistati. Il credito d’imposta, 6% o 10% a seconda del periodo in cui il bene è acquistato, si calcola sul costo sostenuto e può essere fruito in tre o cinque quote annuali, oppure in un’unica soluzione a seconda dei casi. Se il bene viene successivamente alienato a terzi o destinato a strutture produttive estere scatta il recupero del credito e il bonus viene ricalcolato escludendo il costo originario. Tali costi, inoltre, sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo nell’esercizio in cui sono acquistati se suscettibili di autonoma utilizzazione, oppure in più esercizi.
Sul tema della “autonoma utilizzazione” si può portare l’esempio di una tastiera di un computer: non è possibile far rientrare in questo ambito di deducibilità il costo di acquisizione, anche se di valore inferiore alla soglia, perché si tratta di un bene utilizzabile solamente in presenza di un computer e quindi non può essere utilizzato in autonomia.
Sull’aspetto delle conseguenze che derivano dalla vendita a titolo oneroso nei due anni successivi all’entrata in funzione dei beni, invece, la Legge di Bilancio prevede un meccanismo di recupero del credito d’imposta laddove il bene, una volta acquisito ed entrato in funzione, venga alienato a terzi o destinato a strutture produttive situate all’estero. In entrambi i casi il credito d’imposta è ricalcolato escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il meccanismo in questione si applica per tuti i beni che possono fruire del credito d’imposta, compresi quelli di costo unitario non superiore ad euro 516,46 .
A luglio 2021 la circolare 9/E dell’Agenzia delle Entrate ha fornito una panoramica della disciplina agevolativa. È stato chiarito che non è necessario un ammontare minimo di investimenti per accedere al credito di imposta, purché per beni connotati dal requisito della “strumentalità” rispetto all’attività (beni strumentali materiali e immateriali ammortizzabili di cui agli articoli 102, 102-bis e 103 del Tuir).
Siccome tra i beni materiali ammortizzabili citati dal Tuir figurano anche quelli di costo unitario non superiore a 516,46 euro (con deduzione integrale nell’esercizio di sostenimento, anche per esercenti arti e professioni), la circolare deduce che, ai fini agevolativi, tali beni sono ammissibili al credito d’imposta e concorrono alla sua determinazione, indipendentemente da quando il contribuente sceglie di dedurne il costo. Per questi beni, conclude la circolare, la fruizione resta disciplinata dai commi 1059 e 1059-bis: utilizzo in tre quote annuali di pari importo o in un’unica quota a seconda dei casi.
Infine, la Legge di Bilancio 2021 consente anche il cumulo del credito d’imposta con le altre agevolazioni, purché l’importo finale non superi il costo sostenuto.
di: Alessia MALCAUS
FOTO: ANSA/LUCA ZENNARO
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