
I chiarimenti arrivano dalla Corte di Cassazione
A seguito della vicenda che ha interessato i 442 dipendenti della GKN che sono stati licenziati tramite un’email dal datore di lavoro (leggi qui), si sta molto parlando dell’ipotesi di cessazione del contratto in modalità telematica.
Nel caso specifico della GKN il tribunale di Firenze ha annullato il licenziamento collettivo perché è mancato un avviso tempestivo che permettesse ai sindacati di consultarsi e dialogare, e tuttavia nel nostro ordinamento alcune sentenze hanno già previsto che un datore di lavoro possa licenziare un dipendente via email.
La Corte di Cassazione con la sentenza numero 29753 del 2017 ha chiarito che il licenziamento deve essere fatto in forma scritta ma questo non significa che debba esserci per forza una lettera o un documento cartaceo. Pertanto vale anche l’email, ad esclusione di quei contratti che prevedono espressamente l’invio di una lettera.
Ci sono stati dei casi, per lo stesso motivo, per cui è stato ritenuto legittimo il licenziamento via sms o WhatsApp: questo perché è importante che la comunicazione avvenga in forma scritta ma non è chiarito attraverso quale mezzo.
In caso di email, sms o chat, il licenziamento acquisisce i contorni di illegittimo solo se si dimostra di non aver ricevuto la comunicazione oppure se il mittente non è chiaramente identificabile. Sempre illegittima rimane ovviamente la forma orale.
di: Micaela FERRARO
FOTO: ANSA
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