
Coinvolti estetisti, parrucchieri, autonomi, datori di lavoro privati e clienti
Il Governo ha aggiornato le Faq sul Green Pass, che dal 15 ottobre passerà obbligatorio per tutti i dipendenti pubblici e privati, ma anche per gli autonomi.
Attraverso le risposte aggiornate, il Governo ha dato delucidazioni sui controlli, le sanzioni, e l’obbligo per clienti di centri estetici, tassisti, parrucchieri, elettricisti, idraulici, colf e badanti.
Vediamo nel dettaglio cosa è cambiato.
A partire da venerdì 15 ottobre sia nel settore pubblico sia nel privato il dipendente che manca perché non ha il Green pass viene considerato assente ingiustificato, perciò gli viene sospeso lo stipendio.
Nelle aziende con meno di 15 dipendenti la sospensione scatta a decorrere dal quinto giorno di assenza e si prevede la sostituzione per un totale di 20 giorni.
Per quanto riguarda i tassisti, i clienti che prendono il taxi non hanno l’obbligo di mostrare il Green pass, perciò il lavoratore non è tenuto a controllarlo e a mostrarlo.
Allo stesso modo, i clienti che ricevono in casa un idraulico, un elettricista o un altro tecnico non sono tenuti a verificare il Green pass, perché non sono datori di lavoro ma stanno acquistando un servizio. Però possono comunque chiedere di vederlo.
Il libero professionista viene controllato dai datori di lavoro, mentre il titolare dell’azienda dal soggetto individuato per i controlli. «Tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell’azienda sono soggetti al controllo», specificano le Faq.
Per quanto riguarda colf e badanti il discorso cambia: il datore di lavoro in questo caso è tenuto a verificare che il dipendente abbia il Green pass.
Parrucchieri ed estetisti devono controllarlo ai dipendenti ma non sono tenuti a chiederlo ai clienti.
Sciolto il nodo smart working: chi lavora da casa non è tenuto ad avere il Green pass, ma non si può sfruttare il lavoro agile per eludere l’obbligo.
Rimane comunque valida la regola del metro di distanziamento negli uffici. Un’altra specifica per le aziende che scelgono di fare controlli a campione: non saranno sanzionati se un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza Green pass, ma a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi, come previsto dal DL 127 del 2021.
Per quanto riguarda quei lavoratori che sono ancora in attesa di rilascio del Green pass ufficiale, ma ne hanno diritto, potranno avvalersi dei documenti rilasciati in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.
Chi è esente, invece, dovrà mostrare un certificato apposito, con un QR code specifico che è in corso di predisposizione.
di: Micaela FERRARO
FOTO: ANSA
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