
L’Agenzia delle entrate ha risposto ai dubbi sollevati dai cittadini sul nuovo regime anti-frodi
Il nuovo decreto anti-frodi ha introdotto l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione per i bonus edilizi, in modo da contrastare gli abusi con controlli preventivi, listini di prezzi bloccati e stop alla cessione del credito o allo sconto in fattura se emergono quelli che si definiscono “profili di rischio”.
La novità principale è proprio l’estensione dell’obbligo del visto di conformità per tutte le detrazioni fiscali per i lavori edilizi, anche per quelli diversi dal Superbonus.
L’Agenzia delle entrate tramite le Faq pubblicate sul sito ha cercato di dare una linea chiara ai contribuenti. Si è espressa su un caso in cui un contribuente, a seguito della ricezione della fattura da parte di un fornitore, ha effettuato l’11 novembre il pagamento a suo carico, ma al 12 novembre (data di entrata in vigore del decreto) non ha ancora trasmesso all’Agenzia la comunicazione per lo sconto in fattura: in questo caso specifico, l’Agenzia ha chiarito che non sono richiesti i visti, perché per i bonus edilizi diversi dal Superbonus l’obbligo di visto di conformità non si applica prima del 12 novembre 2021; perciò non sussiste per coloro che hanno ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti ed esercitato l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, anche se la relativa comunicazione non è stata ancora inviata, prima di questa data.
di: Micaela FERRARO
FOTO: ANSA
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