Per crediti inesistenti o non spettanti sono previste multe fino al 200% oltre alla restituzione di capitali e interessi
Il consistente contributo finanziario per il superbonus 110% ha spinto il legislatore a “rinforzare” la norma con una serie di obblighi amministrativi, fiscali e tecnici che assicurano un impiego legittimo del denaro. Questo significa però che non è così raro incorrere in infrazioni e dunque in sanzioni, che possono essere anche molto alte.
Il primo punto da tenere a mente è che le sanzioni verranno sempre applicate al contribuente che chieda le detrazioni, mentre riguarderanno anche i professionisti e le imprese che hanno lavorato al progetto edilizio solo nei casi residuali di colpe accertate e corresponsabilità.
Dal conto suo, l’Agenzia delle Entrate ha già riscontrato 900 milioni di crediti inesistenti che hanno spinto Draghi a varare in fretta anche il decreto antifrode con effetto retroattivo, ch prevede fra le altre cose l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione per le ristrutturazioni edilizie, seppur con alcune eccezioni (le abbiamo viste qui). Contestualmente a questo, i controlli e gli accertamenti potranno avvenire fino a 8 anni dopo il completamento dei lavori.
In caso di irregolarità, l’Agenzia provvederà “al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante“, anche se la sanzione non si applica in caso di “violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo“.
L’impianto sanzionatorio del decreto Rilancio che stabilisce il Superbonus è affidato a un altro decreto precedente (D.Lgsl. 471/1997). Qui si legge che la sanzione applicata va dal 100% al 200% della misura dei crediti non dovuti. A questa si deve poi aggiungere la restituzione di capitali e interessi.
Nello specifico, esistono due casistiche principali: i crediti inesistenti si verificano quando “manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli” tecnici.
Ci sono poi i crediti non spettanti, e dunque “in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti“; in questo caso si applica una sanzione del 30% rispetto al credito utilizzato, sempre al netto di restituzione dell’importo e degli interessi maturati.
di: Marianna MANCINI
FOTO: ANSA/LUCA ZENNARO
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