Sono ancora in via di definizione il listino prezzi e le soglie Isee
Negli ultimi mesi si sono succedute diverse conferme e smentite sulle novità in Manovra per la proroga del superbonus. Ora il provvedimento è alla vigilia dell’approvazione alle Camere: vediamo brevemente che cosa cambia in merito a proroghe, visti di conformità e controlli.
Partiamo dagli elementi ancora non definiti. Per evitare dei rincari eccessivi nei lavori, il decreto ha previsto una sorta di listino prezzi, una tabella di riferimento che sarà necessario confrontare con il proprio preventivo prima di asseverare la congruità delle spese sostenute. In merito a questo listino si attendono ulteriori dettagli dall’Agenzia delle Entrate, che dovrebbe confermare oppure aggiornare i massimali del Prezzario Dei per il Recupero Ristrutturazione Manutenzione. È ancora in discussione anche la definizione di soglie Isee per accedere alle agevolazioni fiscali.
Sappiamo già, invece, che sarà necessario ottenere il visto di conformità non solo, come in precedenza, per la cessione del credito o lo sconto in fattura, ma anche per detrarre le spese dalla propria dichiarazione dei redditi (abbiamo approfondito qui a cosa e quando serve il visto).
A tal proposito è intervenuto il decreto antifrodi (lo spieghiamo qui) che, con la circolare 16/E dell’Agenzia delle Entrate, delimita dei precisi casi in cui è necessario ottenere il visto e l’asseverazione per la congruità delle spese. Ricordiamo che il visto di conformità non è richiesto nel caso in cui la dichiarazione venga presentata direttamente dal contribuente, attraverso la precompilata 730 o il modello Redditi, o mediante il sostituto d’imposta.
Riguardo gli altri bonus edilizi, vige il principio generale per cui sono richiesti il visto di conformità e l’attestazione di congruità per tutte le richieste di cessione del credito o sconto in fattura a partire dal 12 novembre; per quelle precedenti che siano già state regolarmente accolte dall’Agenzia non è necessario richiedere visto né attestazione. Le spese per le attestazioni saranno comunque detraibili.
Su tutte queste comunicazioni l’Agenzia delle Entrate effettuerà poi dei controlli: entro cinque giorni (lavorativi) dall’invio delle comunicazioni, l’ente si arroga il diritto di sospenderne gli effetti se dovessero emergere delle irregolarità. Il periodo di sospensione, che non può comunque eccedere i 30 giorni, potrà essere recuperato dal contribuente in proroga. A questo primo controllo potranno aggiungersi anche accertamenti a posteriori.
Parliamo infine di scadenze. Un primo traguardo è fissato al 30 giugno 2022: entro questa data sarà possibile beneficiare delle detrazioni per i lavori sugli edifici unifamiliari e quelle sugli edifici plurifamiliari (composti da massimo quattro unità immobiliari). Si potrà disporre di un’ulteriore proroga di 6 mesi nel caso in cui al 30 giugno lo stato di avanzamento dei lavori abbia raggiunto almeno il 60% del totale.
Va meglio ai condomini per i quali è fissata la scadenza (non prorogabile) al 31 dicembre 2023 e a Iacp ed enti affini; in questo caso la scadenza del 30 giugno 2023 è ulteriormente prorogabile di 6 mesi se entro quella data si completa il 60% dei lavori.
di: Marianna MANCINI
FOTO: ANSA
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