La Riforma Fornero ha stabilito limiti anagrafici e contributivi anche per Esercito, Carabinieri e Polizia
Quello delle pensioni è un tema sempre caldo nel dibattito politico italiano. La Riforma Fornero del 2011 ha previsto, oltre alle norme generali, anche precisi quadri normativi relativi al pensionamento di militari e forze armate. A questo si è aggiunto il decreto 5 novembre 2019 sull’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento calcolato in base all’incremento della speranza di vita, con decorrenza dal primo gennaio 2021. Vediamo quali sono i requisiti attualmente in vigore per il pensionamento di Esercito, Polizia e Carabinieri.
Per quanto riguarda i militari, sussistono tre condizioni, necessarie ma alternative, per il diritto al trattamento pensionistico. La prima è il limite di età: si richiedono un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e il compimento dei 58 anni anagrafici. In questo caso, bisogna attendere il decorso della finestra mobile: un periodo di 12 mesi che intercorre fra il maturare i requisiti anagrafici e contributivi e l’effettiva erogazione delle proprie quote pensionistiche.
Il requisito anagrafico non è necessario se si è maturata un’anzianità contributiva di 41 anni. In questo caso, alla canonica finestra mobile di 12 mesi bisogna aggiungere altri 3 mesi di posticipo. Viceversa, chi non avesse raggiunto il limite contributivo in termini di percentuale o di anni dovrà invece attendere il limite di età ordinamentale fissato per legge a 65 anni.
Infine, si ha diritto al trattamento pensionistico quando entro il 31 dicembre 2011 è stata conseguita la massima anzianità contributiva, un limite pari all’aliquota dell’80%; a quel punto, la pensione scatterà al compimento del 54esimo anno anagrafico, anche in questo caso al netto della finestra mobile di 12 mesi.
I dipendenti della Polizia di Stato possono innanzitutto fare riferimento alla pensione di vecchiaia, calcolata dunque in base al requisito anagrafico, “nell’ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione anticipata“. A tal proposito, l’accesso al pensionamento slitta di tre mesi nel caso in cui al 2013 si sia raggiunto il limite anagrafico ma non quello contributivo, che ha un limite minimo di 20 anni.
Il limite massimo prefissato dalla legge potrebbe alzarsi in base all’adeguamento alla speranza di vita; di questo adeguamento non dovranno tenere conto i dirigenti generali che abbiano raggiunto i 65 anni di età anagrafica, i dirigenti superiori con 63 anni e il resto del personale con qualifica inferiore a 60 anni.
Per ottenere la pensione di anzianità, il personale della Polizia dovrà invece fare riferimento ai seguenti criteri, anche in questo caso alternativi fra solo: 57 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva; 40 anni di contributi utili; 53 anni di età e massima anzianità contributiva. A tutte queste età anagrafiche andrà aggiunta una finestra mobile di tre mesi.
di: Marianna MANCINI
FOTO: ANSA/POLIZIA
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