L’attestato di prestazione energetica è obbligatorio per legge in alcuni casi: vediamo quali
Sono diverse le situazioni in cui è richiesta la presentazione dell’Attestato di prestazione energetica di un proprio immobile. Ma in che cosa consiste questo documento e come redigerlo? L’Ape attesta le prestazioni energetiche di un edificio, collocandolo in una scala di 10 lettere da A4 a G.
Questo strumento di controllo si compone di diversi indicatori, quali qualità e classe energetica del fabbricato, prestazione energetica globale, requisiti minimi di efficienza, indici di prestazione energetica (ivi comprese l’energia rinnovabile, non rinnovabile ed elettrica esportata), emissioni di anidride carbonica, caratteristiche termo igrometriche, quantità di consumi annui ed elenco completo dei servizi energetici con relative efficienze.
Il documento deve contenere anche indicazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’immobile, con proposte degli interventi significativi ed economicamente convenienti da attuare. È pertanto evidente che non tutti i soggetti sono autorizzati a rilasciare un Ape. L’attestato può essere redatto solo da soggetti accreditati quali i certificatori energetici nominati attraverso specifici regolamenti regionali (o, in alternativa, in ossequio alla legislazione nazionale del d.lgs. 192/05).
Possono rivestire questo ruolo professionisti tecnici quali architetti, ingegneri e geometri che, nella redazione dell’Ape, si assumeranno responsabilità civili e penali relativamente all’esercizio delle loro funzioni.
Per quanto riguarda la durata, l’Ape ha una validità massima di 10 anni che va però regolarmente convalidata attraverso i controlli periodici della caldaia, obbligatori per legge. Il documento va poi rinnovato ogni volta che si effettuino interventi che vadano a modificare le prestazioni energetiche dell’edificio.
L’Ape è obbligatorio in alcuni casi come la vendita, la locazione, la donazione o altri atti di compravendita degli immobili; il documento è richiesto tanto per le nuove costruzioni quanto per le ristrutturazioni che riguardino almeno il 25% della superficie, oltre che ovviamente in caso di demolizione e ristrutturazione. La legge fissa l’obbligatorietà dell’Ape anche per gli edifici con superficie superiore a 250 mq utilizzati dalla Pubblica amministrazione e aperti al pubblico.
Quando si avviano le pratiche per il Superbonus è invece richiesto l’Ape convenzionale: un particolare tipo di certificazione energetica che può essere impiegato solo per accedere alle detrazioni fiscali relative al Dl Rilancio. In questo caso l’Ape si rende necessario per attestare il superamento di due classi di efficienza energetica, requisito minimo per accedere al Superbonus, e va allegato nell’asseverazione del tecnico. Le verifiche vanno svolte sia prima sia dopo gli interventi migliorativi.
Parlando infine di costi, il prezzo di un Ape dipende dal tecnico, dalla città e dalle caratteristiche dell’edificio (o della singola unità immobiliare) oggetto dei controlli. Solitamente il costo varia dai 150 ai 250 euro.
di: Marianna MANCINI
FOTO: ANSA
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