
Il dicastero ha risposto ad alcune delle domande più frequenti, in vista del termine ultimo per l’utilizzo dell’agevolazione
C’è tempo ancora fino alla fine dell’anno per usufruire del Bonus vacanze per pagare servizi e pacchetti turistici. In vista del termine ultimo, il ministero del Turismo ha pubblicato alcune Faq in merito.
Nel caso in cui non si sia ancora usufruito del Bonus ma questo risulti utilizzato sull’app IO, sono diverse le verifiche che si possono fare. Innanzitutto verificare i dati sulla fruizione all’interno del cassetto fiscale o del cassetto fiscale di uno dei familiari, così come chiedere riscontro a chi ha accesso all’app o alle strutture turistiche con cui si è eventualmente pianificata una vacanza. Non dimenticarsi, poi, di eventuali contatti sui social network: in caso di comunicazione del proprio codice univoco/QR code a terzi e quindi ad un utilizzo indebito, l’Agenzia delle Entrate potrà consigliare di “sporgere denuncia agli organi di polizia giudiziaria”.
Sulla visualizzazione del bonus sull’app IO dopo il 31 dicembre 2020, il ministero risponde: «il termine ultimo per la richiesta di attivazione del Bonus Vacanze sull’App IO era il 31 dicembre 2020. A seguito della richiesta e delle successive verifiche da parte dell’Inps sulla presenza e sulla validità della DSU per il nucleo familiare, l’App IO inviava una notifica push al contribuente comunicando l’esito positivo e invitandolo ad accedere all’App per confermare l’attivazione del Bonus. Dopo la conferma da parte del contribuente, l’App IO assegnava il codice univoco del Bonus vacanze e generava il QR code necessario per l’utilizzo, rendendoli consultabili nella sezione “Pagamenti” dell’app».
Se non si è eseguita l’operazione entro lo scorso anno, dunque, il Bonus non potrà più essere utilizzato. Nessun provvedimento, infatti, ha esteso il termine ultimo per la richiesta, mentre l’utilizzo era stato prorogato, appunto fino al 31 dicembre 2021, “data ultima entro cui è possibile spendere il Bonus“.
In caso di cambiamenti della composizione del nucleo familiare dopo la convalida del bonus, non è prevista alcuna variazione sull’ammontare dell’agevolazione.
Se dopo l’attivazione del bonus sono stati rilevati errori nella compilazione della Dsu che incidono sui valori reddituali e patrimoniali, invece, ci si dovrà astenere dall’utilizzo del bonus o restituire l’importo fruito, “senza ulteriori sanzioni e/o interessi, compilando gli appositi campi della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2020”.
Infine, ai fini della compilazione del modello 730, andranno conservati la fattura o il documento commerciale emessi dal fornitore, che riportano il codice fiscale del componente del nucleo che intende fruire dell’agevolazione. In alternativa, andrà predisposta la documentazione idonea a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella Dsu.
Ricordiamo che il bonus spetta nella misura massima di 500 euro per i nuclei familiari con Isee inferiore a 40 mila euro composti da tre o più persone, 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone, 150 euro per quelli composti da una sola persona. Dev’essere, inoltre, speso in un’unica soluzione.
di: Alessia MALCAUS
FOTO: ANSA/ANTONELLA SCHENA
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