I lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a un’indennità pari al 100% della retribuzione nei giorni di congedo obbligatorio e facoltativo
A partire dal 2022, con la legge di Bilancio, il congedo di paternità per i lavoratori dipendenti diventa strutturale nella forma di 10 giorni di congedo obbligatorio e uno facoltativo.
Le nuove misure introdotte sono indicate da una circolare dell’Inps del 3 gennaio 2022, n.1.
Il periodo di congedo obbligatorio per il padre è un diritto autonomo che si aggiunge a quello della madre. Il giorno facoltativo, invece, è condizionato alla scelta della lavoratrice madre di non fruire di un giorno di congedo di maternità.
Il congedo è fruibile gli eventi del parto, per le adozioni e gli affidamenti (preadottivi e non preadottivi), per il collocamento temporaneo e la morte perinatale. In tutti i casi è fruibile entro i cinque mesi successivi alla nascita del figlio. Per tutti i giorni di congedo, obbligatorio e facoltativo, il padre ha diritto a un’indennità a carico dell’Inps pari al 100% della retribuzione e all’accredito dei contributi figurativi ai fini pensionistici.
Le date in cui si intende usufruire del congedo vanno comunicate al datore di lavoro almeno 15 giorni prima. Se il congedo viene richiesto a partire dalla nascita del figlio il preavviso si calcola sulla data presunta del parto.
La misura è rivolta ai padri lavoratori dipendenti del settore privato, mentre per i dipendenti pubblici il dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri aveva demandato al ministero della Pubblica Amministrazione l’approvazione di una norma, non ancora pronta, chiamata a disciplinare gli ambiti, le modalità e i tempi del congedo.
di: Alessia MALCAUS
FOTO: ANSA
Ti potrebbero interessare anche: