Dal diritto di recesso gratuito alla trasparenza sul rinnovo automatico dei contratti, ecco tutte le novità introdotte a difesa dei consumatori
A dicembre è entrato in vigore il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, che introduce nuovi strumenti di tutela per i consumatori rispetto ai servizi degli operatori telefonici.
Il primo elemento introdotto con questo Codice è l’obbligo per gli operatori di inserire nel proprio carnet di offerte almeno una promozione con durata massima iniziale di 12 mesi. Il tetto massimo per la durata di un contratto di telefonia viene fissato a 24 mesi. In questo caso la vera novità è che la normativa si applica anche a micro-imprese, professionisti e organizzazione, e non più ai soli consumatori.
Da un lato, quindi, si cerca di rendere più flessibile un comparto come quello della telefonia, spesso legato a contratti lunghi e di difficile disdetta. Dall’altro lato, però, gli analisti temono che questo si traduca in un aumento delle tariffe mensili. Secondo le previsioni di Sostariffe.it, gli operatori potrebbero introdurre due contratti separati: uno per il servizio in sé e uno relativo ai soli costi di installazione, rateizzati e a questo punto maggiorati.
Un timore confermato anche da Marco Pierani di Altroconsumo che, intervistato dal Sole24 Ore, suggerisce uno scenario in cui “il router potrebbe essere gratuito, formalmente, ma il suo costo essere scaricato praticamente all’interno delle rate delle installazione“. Su questo, il Codice attribuisce la responsabilità di controllo all’Agcom, che dovrà vagliare le varie offerte e scovare eventuali clausole vessatorie.
Sempre in merito alla durata dei contratti, il Codice ribadisce poi il diritto di recesso gratuito. Gli operatori saranno quindi obbligati a informare l’utente entro 30 giorni nel caso di cambi unilaterali delle condizioni contrattuali, consentendogli di disdire gratuitamente se le modifiche apportate sono peggiorative. Se la disdetta rientra in questa fattispecie, non sarà più possibile per gli operatori applicare sanzioni e penali.
In funzione di una maggiore trasparenza, il Codice è intervenuto anche sul rinnovo automatico. I fornitori sono ora tenuti a informare l’utente con almeno due mesi di anticipo “rispetto alla proroga automatica del contratto“, in modo “chiaro e tempestivo e su un supporto durevole“. In questa comunicazione l’azienda fornirà al consumatore anche informazioni precise sulle “modalità di recesso dal contratto e migliori tariffe relative ai loro servizi“.
Le sanzioni per chi non rispetta le nuove disposizioni vanno da 240mila euro a cinque milioni, fermo restando la possibilità di chiedere all’operatore il rimborso di eventuali addebiti non giustificati. Se la violazione viene perpetrata a danno di imprese “aventi significativo potere di mercato“, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria “non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell’ultimo bilancio approvato“.
di: Marianna MANCINI
FOTO: PIXABAY
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