La legge di Bilancio ha confermato l’agevolazione ma per le spese sostenute quest’anno l’aliquota agevolata scende al 60%
Il bonus facciate verrà abolito definitivamente nel 2023. Nel frattempo è stato prorogato per l’anno in corso è stato prorogato per tutto il 2022 ma sono molte le novità inserite nella Legge di Bilancio.
Per quest’anno lo sgravio fiscale scende al 60% rispetto al 90% dello scorso anno. L’agevolazione spetta in caso di lavori finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici già esistenti. Non vale, invece, per le nuove costruzioni.
Tra gli interventi che rientrano nel Bonus fiscale ci sono anche la pulitura e tinteggiatura esterna, gli interventi su balconi, ornamenti, fregi, che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie complessiva dell’edificio.
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento. La detrazione non spetta, invece, a chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.
Ci sono, però, alcune categorie che possono ancora usufruire dello sconto del 90%: chi ha versato, entro il 31 dicembre scorso, un acconto del 10% all’impresa che effettuerà il lavoro sulla facciata del condominio, ottenendo lo sconto in fattura, oppure chi ha ceduto il credito a una banca o a un ente accreditato.
Bisogna, però, fare attenzione. Entro il 31 dicembre 2021 il condominio deve aver ottenuto l’asseverazione e il visto di conformità: si tratta, infatti, di passaggi necessari a datare il bonus.
Qualora non si sia versato il 10% di acconto sui lavori entro la fine del 2021 o non si abbia il visto di conformità, sarà comunque possibile effettuare gli interventi di abbellimento e ammodernamento della facciata del palazzo usufruendo della nuova aliquota agevolata del 60%.
di: Francesca LASI
FOTO: PIXABAY
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