Le aziende sono tenute a garantire il massimo della sicurezza possibile in termini di previsione, attrezzatura e formazione del personale
La prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro non è solo un dovere morale di ogni datore che si rispetti, ma rappresenta un vero e proprio obbligo di legge in capo alle aziende, tenute a garantire il massimo della sicurezza possibile per i lavoratori.
Su questo l’impianto normativo italiano è molto chiaro: l’articolo 2087 del Codice Civile impone l’obbligo di sicurezza relativamente alle condizioni di lavoro e il decreto legislativo n. 81 del 2008 predispone l’attività di prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro.
L’attività di prevenzione dei rischi si compone di tre fasi: una prima valutazione dei possibili rischi connessi all’attività lavorativa, l’individuazione e l’installazione di sistemi di sicurezza idonei e la formazione dei lavoratori, messi nella condizione di sfruttare in piena consapevolezza gli strumenti a disposizione.
Ricordiamo in tal proposito che il datore è anche tenuto ad assicurare i propri lavoratori contro il rischio di infortuni e malattie professionale facendo ricorso all’Inail.
Il datore di lavoro è dunque tenuto a redigere e aggiornare opportunamente un Documento di valutazione dei rischi (Dvr); qui si tiene traccia di tutti i rischi per la salute e la sicurezza connessi all’attività lavorativa, indicando le misure di sicurezza più adatte alla prevenzione degli stessi.
Nell’elenco dei rischi è necessario tenere conto di diversi tipi di “pericoli”: quelli ordinari, dunque tipici dell’area professionale di riferimento, quelli specifici del particolare contesto di lavoro e infine i rischi da interferenza, ossia derivanti dall’interconnessione di diverse attività protratte nello stesso settore.
In prevenzione di questi rischi il datore di lavoro è tenuto a prevedere misure collettive e individuali. Rientrano nel primo caso infrastrutture condivise e strutture di protezione, gli equipaggiamenti forniti e la formazione delle persone: parliamo ad esempio di ponteggi, protezioni laterali, parapetti, griglie antisfondamento e così via.
Le misure individuali spettano invece in capo al singolo e comprendono dispositivi di protezione individuale (Ddp) come le mascherine, i guanti, le scarpe anti-infortunistica.
C’è poi la formazione del personale, che dev’essere aggiornata e periodica e rivolgersi anche a dirigenti e rappresentanti dei lavoratori. I corsi devono fornire le giuste informazioni anche sulle procedure del primo soccorso, sulle misure antincendio, sull’evacuazione dei luoghi di lavoro e sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare tali misure.
Nel caso in cui l’inadempimento da parte del datore conduca a un effettivo infortunio, il lavoratore può innanzitutto rivolgersi all’Inail chiedendo il versamento delle prestazioni economiche e sanitarie previste. In alternativa, può chiedere un risarcimento del danno motivandola con il mancato rispetto dell’obbligo contrattuale sulla prevenzione dei rischi del datore, in questo caso inadempiente.
Per il datore le conseguenze possono raggiungere anche una portata penale se l’infortunio o la malattia provocano gravi lesioni o la morte del lavoratore.
di: Marianna MANCINI
FOTO: PIXABAY
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