
L’Agenzia delle Entrate precisa con una circolare l’applicazione dell’estensione dei termini di pagamento e di adempimenti burocratici
Abbiamo visto anche qui come il decreto Milleproroghe abbia previsto una serie di agevolazioni per favorire l’acquisto della prima casa. Ora l’Agenzia delle Entrate ha reso noti alcuni chiarimenti sulle misure introdotte nell’ambito del cosiddetto “bonus prima casa”. Vediamo le principali indicazioni.
Innanzitutto, il decreto Milleproroghe ha allungato i termini entro i quali è necessario adempiere a determinati obblighi burocratici, come ad esempio il trasferimento di residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato entro 18 mesi.
La sospensione dei termini per le agevolazioni prima casa è stata convalidata anche per il periodo compreso fra il primo gennaio e il 28 febbraio 2022, antecedente all’entrata in vigore della proroga.
Il contribuente che invece “ritenendosi decaduto dal beneficio prima casa per inutile decorso dei termini decadenziali” abbia versato somme maggiori potrebbe addirittura maturare un diritto al rimborso delle stesse.
Nello specifico, in riferimento al periodo di 18 mesi per il trasferimento della residenza, questo termine è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo 2022. Se dunque l’acquisto è antecedente al 23 febbraio 2020, questo periodo si deve calcolare intendendo una sospensione in questa finestra e riprendendo il suo decorso dal primo aprile 2022.
Supponendo che un utente abbia acquistato casa il 23 gennaio 2020 “il termine per il cambio di residenza non scadrà il 23 luglio 2021 (18 mesi dall’acquisto), ma il 31 agosto 2023“. Linearmente, il termine di un acquisto avvenuto nell’arco temporale indicato inizierà a decorrere direttamente dal primo aprile 2022.
L’Agenzia delle Entrate entra nel merito di altre proroghe contenute nel decreto, come quelle sui versamenti fiscali riconosciute ai soggetti economici colpiti dalle emergenze sanitarie dell’influenza aviaria e della peste suina africana.
In particolare, per le attività che si occupano di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie le scadenze dei versamenti comprese tra il primo gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 sono prorogate al 31 luglio. In questa estensione dei termini sono ricompresi i versamenti sulle ritenute alla fonte, sulle trattenute delle addizionali Irpef regionali e comunali e sui versamenti Iva.
Nella circolare diffusa si precisa anche che per i versamenti effettuati fino al 31 lugli 2022 non sono dovuti interessi.
Infine, per quanto riguarda il saldo Irap 2019 e il primo acconto Irap 2020 non corrisposti il termine ultimo di pagamento è slittato al 30 giugno 2022, anche in questo caso senza l’applicazione di sanzioni interessi.
di: Marianna MANCINI
FOTO: PIXABAY
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