La legge 104 e l’Agenzia delle Entrate hanno stabilito i criteri e i requisiti per accedere ai benefici fiscali
I contribuenti in una situazione di disabilità certificata hanno diritto ad alcune agevolazioni fiscali per l’acquisto di un’auto.
Secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate, hanno diritto ad agevolazioni di natura fiscale i non vedenti (con cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi), sordi (con sordità congenita o acquisita).
Le agevolazioni spettano anche ai disabili con handicap psichici o mentali e titolari dell’indennità di accompagnamento con tanto di certificato di riconoscimento, disabili con gravi limitazioni della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, anche qui con certificato, e disabili con ridotte o impedite capacità motorie. Solo in quest’ultimo caso il veicolo acquistato deve essere adattato al trasporto.
I benefici fiscali possono essere “trasferiti” ai familiari del disabile, nel caso in cui esso sia fiscalmente a carico di un suo familiare (abbia quindi un reddito annuo inferiore a 2.840,51 euro o a quattromila euro, dal primo gennaio 2019 e con meno di 24 anni).
In questo caso ricordiamo che le agevolazioni discali sono riconosciute solo se i veicoli vengono utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona disabile.
Questi benefici consistono in tre tipologie. Parliamo innanzitutto di una detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto di un veicolo (escluse le spese per l’adeguamento al trasporto e una sola volta per quadriennio) su un ammontare massimo di 18.075,99 euro.
C’è poi la possibilità di usufruire di un’Iva agevolata al 4%; in questo caso si accede all’agevolazione se il veicolo non supera una cilindrata di duemila centimetri cubi (nei mezzi ibridi o a benzina) e non supera il limite di 2.800 cc se il motore è a gasolio. Per i veicoli elettrici la potenza non deve superare i 150 kW.
Infine, la disabilità riconosciuta consente di accedere anche all’esenzione da bollo auto e dall’Imposta provinciale di trascrizione (Ipt) relativa all’immatricolazione del nuovo e al passaggio di proprietà dell’usato.
di: Marianna MANCINI
FOTO: PIXABAY
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