Decreto Costi Massimi stabilisce nuovi massimali per i bonus edilizi
Il Ministero della Transizione ecologica spiega i nuovi criteri entrati in vigore con il decreto Costi Massimi. Innanzi tutto va precisato che i limiti posti non comprendono Iva, né costi della manodopera (costi delle prestazioni professionali, costi connessi alle opere relative all’installazione).
Stando a quanto riportato sul sito della Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, i massimali non si applicano a tutti gli interventi, ma solo ad alcuni. Tra questi interventi spiccano: riqualificazione energetica, strutture opache verticali di isolamento pareti perimetrali, strutture opache orizzontali di isolamento coperture e pavimenti, installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione, sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi, impianti a collettori solari.
I materiali per i lavori vanno tutti inclusi nei massimali di spesa, come anche i beni utili alla realizzazione degli interventi. Per tutti gli interventi energetici che beneficiano delle detrazioni che accedono alle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura e del cosiddetto Superecobonus 110%, viene ricordato l’obbligo dell’asseverazione della congruità dei costi
Per usufruire del Superbonus 110% per lavori di efficientamento energetico l’asseverazione è “richiesta sia nel caso di detrazione diretta del 110%, sia nel caso di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura“. L’asseverazione non è necessaria per le opere di “edilizia libera” e gli interventi con “importo inferiore a 10mila euro“.
Ad esempio, fa sapere il Mite, per il calcolo del massimale relativo alle spese per l’isolamento di pareti disperdenti, è necessario fare riferimento ai costi della fornitura dell’isolante termico, del sistema di ancoraggio, di tutti i materiali per la realizzazione dell’intonaco esterno di copertura dell’isolante, della pavimentazione (non di pregio), delle tegole, della porzione isolata del controsoffitto (per le superfici orizzontali o inclinate).
Se fossero gli infissi ad essere cambiati le spese da considerare sono quelle per la fornitura dello stesso infisso, del telaio, del controtelaio, del celetto, del cassonetto, della tapparella, del rullo avvolgibile, dell’avvolgitore, delle persiane e, se prevista, anche della componentistica dell’impianto elettrico.
Viene cambiata una caldaia a condensazione? Per il calcolo dei massimali vanno prese in esame le spese per la fornitura della caldaia, della canna fumaria e del sistema di termoregolazione evoluti, del sistema di pompaggio, del sistema di trattamento dell’acqua e della componentistica dell’impianto idraulico ed elettrico, compresi serbatoi di accumulo.
Anche per gli interventi che non richiedono l’asseverazione delle spese, ma sono nell’ambito dell’ecobonus, è comunque necessario verificare il rispetto dei costi massimi specifici previsti, ma per la verifica non è necessaria l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato.
di: Flavia DELL’ERTOLE
FOTO: PIXABAY
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