Fra gli interventi ricompresi nel bonus per la riqualificazione energetica ci sono anche quelli riguardanti l’acquisto e installazione di schermature solari
Come abbiamo imparato a comprendere, nell’ambito del cosiddetto Ecobonus sono ricomprese diverse tipologie di interventi. Fra questi ci sono anche l’acquisto e installazione di “schermature solari”, ossia tende da sole e veneziane.
In questo caso l’agevolazione per la riqualificazione energetica, come spiegato dall’Enea, è pari al 50% delle spese sostenute; il tetto massimo di detrazione è fissato a 60mila euro per ogni unità immobiliare.
Come tutte le detrazioni, le spese devono essere effettuate su un edificio esistente, “ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi“.
Il pagamento dev’essere effettuato con bonifico bancario o postale ed è necessario anche ottenere le schede tecniche dei componenti e marcatura CE, con relative dichiarazioni di prestazione (DoP), oltre ad attestazioni di prestazione per il fattore di trasmissione solare totale.
Per ottenere le agevolazioni fiscali è poi necessario che le schermature siano applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non siano liberamente montabili/smontabili dall’utente; tali schermature devono poi proteggere una superficie vetrata, installate indifferentemente al suo interno o esterno.
L’Enea precisa anche che sono ammessi orientamenti da est a ovest passando per sud, mentre sono esclusi quelli a nord, nord-est e nord-ovest.
Quanto alle specifiche tecniche, le schermature solari devono “possedere un valore del fattore di trasmissione solare totale accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta inferiore o uguale a 0,35 valutato con riferimento al vetro tipo C secondo la norma UNI EN 14501“.
Oltre all’acquisto dei dispositivi è possibile detrarre anche le spese per la fornitura e la posa in opera, così come quelle per l’eventuale smontaggio e la dismissione di sistemi analoghi pre-esistenti, la fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo, le prestazioni professionale e opere provvisionali e accessorie.
Come per tutti gli interventi di riqualificazione energetica, è dunque fondamentale produrre una scheda descrittiva, da inoltrare ad Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori (a garanzia della trasmissione della scheda è necessario conservare l’email inviata con relativo codice CPID).
Anche se per questo intervento non è necessario un attestato di prestazione energetica, è comunque obbligatorio consegnare l’asseverazione di un tecnico abilitato o dichiarazione resa dal direttore dei lavori.
Salvo ulteriori modifiche, questa agevolazione è sfruttabile fino al 31 dicembre 2024.
di: Marianna MANCINI
FOTO: PIXABAY
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