L’Agenzia delle Entrate ne ha chiarito l’utilizzo anche per le condotte fraudolenti
A causa delle diverse modifiche che ha subito, da quando è stato introdotto nel 1997, l’Agenzia delle Entrate ha voluto fare chiarezza sulla possibilità di utilizzare questa modalità anche nel caso di condotte fraudolenti.
Con il ravvedimento operoso il contribuente può mettere in regola la propria posizione fiscale dopo un versamento di imposte mancante, omesso o insufficiente. Così facendo il contribuente può regolarizzare i versamenti senza incorrere in sanzioni maggiori.
Con la riforma del 2015 per i tributi amministrati dall’Agenzia (ad esempio Irpef, Iva, Irap, imposta catastale) è possibile utilizzare il ravvedimento anche nel caso in cui la violazione fosse già stata constatata e notificata a chi l’avesse commessa; sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche; sono iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all’autore. Per quanto riguarda i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate il ravvedimento operoso non è possibile solo nella notifica degli atti di liquidazione e di accertamento.
Dalla circolare dell’Agenzia del 12 maggio 20220 emerge che è possibile avvalersi del ravvedimento anche in caso di operazioni definite fraudolente e con l’intenzione di evadere il fisco. Una precisazione resa necessaria dalle limitazioni del ravvedimento in caso di comportamenti antigiuridici, ma l’estensione del ravvedimento operoso non comporta l’estinzione del debito o il ricorrere al penale nei casi di cause fraudolente. La circolare infatti precisa anche i limiti nell’utilizzo della modalità nei casi in esame, e spiega che “si incontrano i limiti dell’istituto nel rispetto delle regole amministrative previste, il che significa che il contribuente può avvalersi di questa possibilità anche successivamente alla constatazione della violazione, ma comunque obbligatoriamente prima che sia notificato l’atto di recupero; inoltre, deve comunque tener conto delle situazioni concretamente in essere nel momento in cui si va a calcolare la sanzione base e le riduzioni, può quindi comunque essere applicata una sanzione maggiorata del 50% in caso di utilizzo di fatture o altra documentazione falsa, o per operazioni inesistenti, tramite operazioni fraudolente e raggiri; infine, l’utilizzo del ravvedimento non pregiudica in alcun modo le valutazioni sull’efficacia e gli effetti del ravvedimento amministrativo o su quelli dell’estinzione totale o parziale del debito in ambito penale demandate all’Autorità giudiziaria“.
In questo modo l’Agenzia delle Entrate spera di incentivare i contribuenti nell’utilizzo di questa modalità. Il pagamento del ravvedimento operoso avviene tramite modello F24, F24 Elide (elementi identificativi), o F23, a seconda di quale sia l’imposta o il tributo mancante. Per ogni sanzione deve essere segnalato il codice tributo e per gli interessi è necessario utilizzare l’F24.
di: Flavia DELL’ERTOLE
FOTO: ANSA/LUCA ZENNARO
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