Il lavoratore può chiedere anticipatamente il Trattamento di Fine Rapporto al datore di lavoro se sussistono alcune condizioni
Il lavoratore che intende richiedere il Tfr anticipato deve innanzi tutto aver maturato almeno 8 anni di anni di servizio presso il datore di lavoro al quale fa la richiesta e la richiesta deve essere motivata. Le motivazioni sono stabilite per legge e sono: spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; acquisto della prima casa per sé o per i figli (in questo caso non è previsto ma preferibile che l’acquisto sia documentato con atto notarile).
Non è possibile richiederlo invece in caso di spese per ristrutturazione; fruizione dei congedi parentali e per la formazione.
La legge stabilisce inoltre che il datore può soddisfare le richieste entro i limiti del 10% degli aventi diritto (ossia dei lavoratori con almeno 8 anni di anzianità) e comunque nella misura del 4% del totale dei dipendenti.
Il lavoratore è tenuto a presentare richiesta scritta al datore di lavoro in cui viene specificato anche motivo e importo dell’anticipo. Anche il datore di lavoro che accetta di erogare l’anticipazione è tenuto a darne comunicazione scritta.
Il lavoratore deve tenere a mente che in caso di cessione del quinto o pignoramento non è possibile richiedere un’anticipazione in quanto il Tfr è a garanzia del debito residuo, inoltre se l’azienda ha richiesto la cassa integrazione straordinaria in quanto in situazione di crisi, non potrà concedere anticipi ai propri dipendenti. Va anche ricordato che l’anticipo del Tfr non è soggetto a contributi (si applica la tassazione separata) e quando verrà liquidato il Tfr residuo si procederà al ricalcolo dell’imposta tenendo conto di quanto già pagato.