
Agenzie di viaggio e tour operator possono chiedere l’esonero contributivo per gli stipendi da aprile ad agosto 2022
Nuove istruzioni Inps in materia di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, previsto dal decreto Sostegni-ter. L’INPS ha fornito le indicazioni circa la modalità di quantificazione dell’esonero spettante.
La misura consiste nell’esonero totale dal versamento della contribuzione dovuta sia per quanto riguarda i rapporti di lavoro subordinato (instaurati ed instaurandi) sia per i rapporti di apprendistato, per il periodo compreso tra aprile 2022 e agosto 2022.
La disposizione del Sostegni-ter ha riconosciuto tale esonero fino ad un massimo di cinque mesi anche non continuativi, per il periodo di competenza aprile-agosto 2022; lo stesso è fruibile entro il 31 dicembre 2022.
L’esonero in parola è diretto a tutti i datori di lavoro del settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, individuati dal codice ATECO appartenente alla divisione 79. La misura è stata autorizzata dalla Commissione europea che l’ha ritenuta compatibile con il mercato interno.
I destinatari sono i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, contraddistinti dal codice ATECO appartenente alla divisione 79. A questi è stato attribuito il codice di autorizzazione (CA) “2J”, che, a decorrere dal mese di giugno 2022, assume il significato di “Azienda autorizzata all’esonero di cuial DL 4/22 art. 4 comma 2-ter”.
Dunque, possono fruire dell’esonero contributivo i soli datori di lavoro a cui, in base alle informazioni presenti negli archivi dell’INPS, è stato attribuito, entro il 30 giugno 2022, il codice di autorizzazione (CA) “2J”.
Le domande di bonus per le agenzie viaggio e i tour operator vanno presentate entro il 9 settembre 2022.