La Rete Professioni Tecniche chiede fortemente che vengano approvati gli emendamenti atti a semplificare le procedure e a ricondurre la responsabilità delle banche alla normale diligenza
Nelle prossime ore il Decreto Aiuti Bis andrà in aula per la conversione in legge. In tale occasione, la Rete professioni tecniche ha inviato alcune proposte per sbloccare la cessione dei crediti, legati al Superbonus, che sta condizionando pesantemente la vita di molte aziende italiane.
In particolare, la Rpt chiede fortemente che vengano approvati gli emendamenti atti a semplificare le procedure e a ricondurre la responsabilità delle banche alla normale diligenza. A proposito di quest’ultimo aspetto, la circolare n. 23/e del 23 giugno 2022 dell’Agenzia delle Entrate afferma: “…ciascun cessionario deve sempre valutare, al momento dell’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali acquisiti, di aver preventivamente operato con la necessaria diligenza all’atto dell’acquisto del credito, con speciale riguardo inter alia a quelli oggetto di sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria…”.
La Rpt fa notare che questo passaggio, virtualmente finalizzato a chiarire i rapporti cedente-cessionario nell’abito dei crediti da Superbonus, in realtà li complica. Intanto va registrata una sostanziale virata da parte della stessa Agenzia delle Entrate che, nella precedente Circolare 24/E/2020, al punto 9 osservava: “…I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto. Pertanto, se soggetto acquisisce un credito d’imposta, ma durante i controlli dell’Enea o dell’Agenzia delle Entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito d’imposta”, continua la nota.
La nuova circolare, dice la Rete, mette in discussione la tutela del terzo in buona fede, in sintonia con il dettato normativo (artt. 119 e ss. del DL 76/20). Inoltre, la Rpt fa notare che contestare ai correntisti le responsabilità aggravate dei cessionari, in caso di violazioni a monte sugli interventi edilizi, non appare così agevole.
Ogni cessionario, infatti, risponde sia delle sanzioni, sia – in solido con il contribuente – dell’imposta dovuta, solo se l’Agenzia delle Entrate è in grado di dimostrarne il concorso nella violazione (in base all’articolo 9, comma 1, Dlgs 472/1997): concorso in termini di partecipazione consapevole, per quanto indiretta, alle violazioni commesse; oppure in termini di mancata diligenza. In assenza di queste prove, dovrebbe continuare a valere quanto già sottolineato dalla ‘vecchia’ circolare: i cessionari che acquistano i crediti d’imposta in buona fede non perdono il diritto a utilizzarli”, continua la nota della Rete.
Infine, scrive la Rete, in merito al livello di diligenza richiesto, la Rpt fa notare che l’Agenzia delle Entrate ritiene che ciascun cessionario (acquirente) deve sempre valutare, al momento dell’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali acquisiti, di aver preventivamente operato con la necessaria diligenza all’atto dell’acquisto del credito, con speciale riguardo a quelli oggetto di sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria. Tale richiesta di speciale diligenza, però, non trova riscontro in alcuna novità normativa.
Per questo motivo, la Rpt ha presentato un emendamento, ripreso anche da alcuni parlamentari e chiede fermamente che questo emendamento venga approvato, al pari delle altre proposte dei professionisti tecnici italiani che vanno nella direzione di una soluzione definitiva della questione dei crediti bloccati che, in una situazione sociale ed economica che si annuncia drammatica per il Paese, rischia di affossare definitivamente imprese e professionisti, conclude la nota.