
Si può presentare domanda fino al 31 dicembre 2022. Vediamo a quanto ammonta e chi può richiederlo
C’è tempo fino al 31 dicembre 2022 per presentare la richiesta per il bonus asilo nido. SI tratta di una misura gestita dall’Inps che permette di accedere a un rimborso fino a tremila euro.
Per richiedere l’agevolazione non è necessario alcun attestato di frequenza dell’istituto del bambino, basta inviare all‘Inps le fatture o le ricevute rilasciate al momento del pagamento. È necessario allegare almeno un documento che confermi il pagamento di almeno una retta di frequenza. In caso di asili nido pubblici, invece, bisogna presentare la documentazione che attesta l’iscrizione del bambino e che sia stato inserito in graduatoria. Sono accettati anche eventuali bollettini postali o bancari che attestino il pagamento.
Oltre alle fatture è necessario allegare la denominazione e la partita IVA dell’asilo nido, il codice fiscale del bambino il mese di riferimento, gli estremi del pagamento o quietanza di pagamento e il nominativo del genitore che paga la retta.
L’importo del bonus nido dipende da alcuni elementi come i mesi di iscrizione all’asilo, la somma corrisposta e il valore dell’Isee relativo al nucleo familiare.
Le fasce di reddito sono divise a scaglioni: fino a 3.000 euro in caso di Isee fino a 25.000 euro; fino a 2.500 euro con Isee da 25.001 euro a 40.000 euro e fino a 1.500 euro dai 40.001 euro in su.
Possono presentare domanda i genitori con figli minori nati o adottati in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, Ue o titolari di permesso di soggiorno, carta di soggiorno o rifugiati politici e titolari di protezione sussidiaria; residenza in Italia o l’intestatario delle ricevute di pagamento della retta dell’asilo nido.
Il bonus asili nido è stata confermato nonostante l’avvio dell’assegno unico. Il bonus, però, può essere revocato in alcuni casi particolari, come la morte del titolare; la perdita della cittadinanza o della patria potestà oppure l’affidamento del minore al genitore che non ha presentato la domanda o a terzi. In questo caso può subentrare l’altro genitore che, però, dovrà improrogabilmente presentare domanda entro 90 giorni.