
Gli Stati membri utilizzeranno i proventi del contributo di solidarietà per fornire sostegno finanziario alle famiglie e alle imprese e per mitigare gli effetti del caro prezzi
Il presidente di turno del Consiglio energia Josef Sikela, ha indicato che l’accordo politico dei ministri europei prevede di fissare la tassa di solidarietà (denominata contributo) temporanea obbligatoria sui profitti delle imprese attive nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e delle raffinerie a un’aliquota di “almeno il 33%”.
Il contributo sarebbe calcolato sugli utili imponibili, determinati dalle norme fiscali nazionali nell’anno fiscale che inizia nel 2022 e/o nel 2023, che superano un aumento del 20% dell’utile imponibile medio annuo dal 2018. Il contributo di solidarieta’ si applica oltre alle normali tasse e imposte applicabili negli Stati membri.
Inoltre il Consiglio Energia ha concordato un obiettivo di riduzione globale volontario del 10% del consumo lordo di elettricità e un obiettivo di riduzione obbligatoria del 5% del consumo di elettricità nelle ore di punta. Gli Stati membri individueranno il 10 % delle loro ore di punta tra il 1 dicembre 2022 e il 31 marzo 2023, durante le quali ridurranno la domanda. Gli Stati membri saranno liberi di scegliere le misure appropriate per ridurre il consumo per entrambi gli obiettivi in questo periodo.
I ricavi di mercato accumulati dai produttori di elettricità, compresi gli intermediari, che utilizzano le cosiddette tecnologie inframarginali per produrre elettricità, come le energie rinnovabili, il nucleare e la lignite, saranno limitati a 180 euro/MWh. Questo perché, indica il Consiglio, tali operatori hanno realizzato guadagni finanziari inaspettatamente ingenti negli ultimi mesi, senza che i loro costi operativi fossero aumentati a causa del ruolo del carbone e del gas come fonti marginali di determinazione dei prezzi che attualmente gonfiano il prezzo finale dell’elettricità.
Il livello del “cap” è studiato per preservare la redditività degli operatori ed evitare di ostacolare gli investimenti nelle energie rinnovabili. Gli Stati membri hanno concordato che tale misura ha lo scopo di finanziare per misure di loro scelta, raccogliendo e reindirizzando le entrate in eccesso verso il sostegno e la protezione dei clienti finali di energia elettrica.
Gli Stati membri hanno introdotto alcune flessibilità per riflettere le loro circostanze nazionali e le misure in vigore a livello nazionale. Questi includono la possibilità di fissare un tetto massimo di entrate più elevato, utilizzare misure che limitano ulteriormente le entrate di mercato, differenziare tra le tecnologie e applicare limiti alle entrate di mercato di altri attori, compresi i commercianti.
Nelle situazioni in cui la dipendenza netta dalle importazioni di uno Stato membro è uguale o superiore al 100%, questi concluderanno un accordo entro il 1 dicembre 2022 per condividere adeguatamente le entrate eccedentarie con lo Stato membro esportatore. Anche altri Stati membri sono invitati a concludere tali accordi.
Per il contributo di solidarietà per il settore dei combustibili fossili, l’accordo prevede un’aliquota minima del 33%. Gli Stati membri possono mantenere misure nazionali equivalenti al contributo di solidarietà a condizione che siano compatibili con gli obiettivi del regolamento e generino proventi almeno comparabili. Gli Stati membri utilizzeranno i proventi del contributo di solidarietà per fornire sostegno finanziario alle famiglie e alle imprese e per mitigare gli effetti degli elevati prezzi al dettaglio dell’elettricità.
Inoltre i 27 potranno fissare temporaneamente un prezzo per la fornitura di elettricità alle piccole e medie imprese alle prese con prezzi elevati dell’energia. In via eccezionale e temporanea potranno fissare un prezzo per la fornitura di elettricità inferiore al costo.
Tutte le misure sono di natura temporanea e straordinaria. Si applicheranno dal 1 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023. Gli obiettivi di riduzione dei consumi energetici si applicano fino al 31 marzo 2023. Il massimale obbligatorio sui ricavi di mercato si applica fino al 30 giugno 2023. Cipro e Malta beneficiano di esenzioni specifiche.
Il regolamento sarà formalmente adottato con procedura scritta all’inizio di ottobre. Sarà quindi pubblicato nella Gazzetta ufficiale Ue ed entrerà in vigore il giorno successivo.