
Secondo il Tribunale amministrativo, è necessario che sulla questione della “posizione dominante” si pronunci prima la Corte europea
Sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte di Giustizia europea, davanti alla quale Amazon ha appellato la vicenda della legittimità della maxisanzione da oltre un miliardo di euro (1.128.596.156,33), inflittale per abuso di posizione dominante dall’Antitrust.
L’autorità ritenne che la società abbia danneggiato gli operatori concorrenti nel servizio di logistica per e-commerce. Così il Tar del Lazio con un’ordinanza collegiale pubblicata nell’ambito di un ricorso proposto dalle società Amazon Italia Services S.r.l., Amazon Italia Logistica S.r.l., Amazon Europe Core S.A.R.L., Amazon Services Europe S.A.R.L. ed Amazon Eu S.A.R.L .
Secondo l’Autorità Antitrust, le società hanno legato all’utilizzo del servizio Logistica di Amazon l’accesso a un insieme di vantaggi essenziali per ottenere visibilità e migliori prospettive di vendite su Amazon.it.
Tra tali vantaggi esclusivi spicca l’etichetta Prime, che consente di vendere con più facilità ai consumatori più fedeli e alto-spendenti aderenti all’omonimo programma di fidelizzazione di Amazon. L’etichetta Prime consente, inoltre, di partecipare ai famosi eventi speciali gestiti da Amazon, come Black Friday, Cyber Monday, Prime Day e aumenta la probabilità che l’offerta del venditore sia selezionata come Offerta in Vetrina e visualizzata nella cosiddetta Buy Box. Amazon avrebbe, così, impedito ai venditori terzi di associare l’etichetta Prime alle offerte non gestite con FBA.
L‘Antitrust, ritenendo questa strategia particolarmente grave, ha deciso la maxisanzione, imponendo inoltre ad Amazon misure comportamentali che saranno sottoposte al vaglio di un “monitoring trustee”.
Il Tar, rilevato che Amazon ha impugnato innanzi al Tribunale della Unione Europea, chiedendone l’annullamento, la decisione della Commissione che ha formalmente escluso l’Italia dal perimetro della sua indagine, lamentando la violazione della disciplina comunitaria e che con ordinanza del 14 ottobre 2021, il Tribunale ha respinto il ricorso, nonché che l’ordinanza è oggetto di appello attualmente pendente innanzi alla la Corte di giustizia europea, ha ritenuto che le questioni sottoposte alla CGUE sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle dedotte nel primo motivo di impugnazione.
Da ciò il fatto che, essendo l’esito del giudizio pendente innanzi alla Corte di giustizia rilevante ai fini della decisione, è necessario disporre la sospensione del presente giudizio, sino alla data di pubblicazione della decisione della Corte di giustizia, con l’avviso che la parte interessata ha l’onere di proseguire il giudizio entro 90 giorni.
Questa la dichiarazione di Amazon Italia: «Siamo in profondo disaccordo con la decisione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e continueremo a ribadire la nostra posizione lungo il percorso legale. Più della metà di tutte le vendite annuali su Amazon in Italia sono generate da piccole e medie imprese. Investiamo costantemente per sostenere la crescita delle 20.000 PMI italiane che vendono su Amazon, incluse quelle che gestiscono autonomamente le spedizioni».