
Si può essere esentati dal pagare le quote quando ci si oppone alle decisioni prese durante la riunione di condominio, ma è necessario attivarsi entro 30 giorni dalla delibera
Tutti i condòmini, si sa, sono tenuti a pagare le quote condominiali, per partecipare sia alle spese di manutenzione e di eventuali lavori per il palazzo, sia alle spese relative ad attività straordinarie.
In quest’ultimo caso è possibile, seguendo, però, un iter preciso entro 30 giorni dalla delibera della riunione condominiale. Non è invece mai possibile evitare il pagamento delle spese mensili.
Vediamo un esempio concreto. Un condomino non è d’accordo con una decisione relativa ai lavori nello stabile presa durante una riunione di condominio e quindi non vuole contribuire alle spese. In questo caso si possono verificare due situazioni: si viene esclusi dal pagamento, senza però poter usufruire delle migliorie apportate con i lavori (ad esempio, nel caso di lavori a un ascensore si può inserire una serratura e una chiave, rendendone impossibile l’utilizzo a chi non ha pagato. Oppure si piò impugnare la decisione condominiale per farla annullare, ma solo entro 30 giorni dalla delibera: una volta superato il termine la decisione non può più essere contestata neanche dall’autorità giudiziaria.
Per questo è importante conoscere la differenza tra delibera nulla e annullabile. Una delibera è nulla quando ci si trova davanti a gravi violazioni della legge. È annullabile, invece, quando presenta errori di minore gravità. Anche in questo caso può essere annullata entro 30 giorni.
Rientrano in questa categoria le delibere che presentano violazioni delle norme riguardanti: il procedimento di convocazione dell’assemblea o sulla sua costituzione; la ripartizione dei contributi condominiali; le deleghe relative alla partecipazione all’assemblea; il raggiungimento dei quorum richiesti.
In caso non si fosse stati presenti all’assemblea, bisogna iniziare l’iter entro 30 gironi dalla ricezione del verbale. A questo punto verrà avviato un procedimento per mediazione attraverso un organismo apposito. Se non si raggiungesse un risultato, si potrà ricorrere al tribunale.