Il testo sale dai 22 delle prime bozze a 25 articoli. C’è lo scudo su tre reati fiscali. Scendono i crediti d’imposta per le bollette delle imprese
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto su bollette, fisco e sanità approvato questa settimana dal Consiglio dei ministri. Gli articoli sono lievitati da 22 a 25 rispetto alla bozza iniziale.
In particolare è stato aggiunto tra gli altri il cosiddetto scudo fiscale all’articolo 23, denominato “Causa speciale di non punibilità dei reati tributari”, che riguarda i reati di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, omesso versamento di Iva e indebita compensazione. Nel decreto si stabilisce che questi tre reati “non sono punibili quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti dalla nuova tregua fiscale introdotta dalla legge di bilancio, purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello“.
Sempre in base al testo definitivo i crediti d’imposta per le bollette delle imprese scendono rispetto agli attuali per il calo generalizzato dei prezzi dell’energia. Nel secondo trimestre saranno del 20% per il gas, sia per le aziende gasivore che non gasivore, e differenziati per l’elettricità: 20% per le energivore e 10% per le imprese più piccole con potenza pari o superiore a 4,5 kW. I crediti d’imposta in vigore fino ad oggi in base alla legge di bilancio erano del 45% sul gas (sia per le gasivore che per le non gasivore), del 45% per le energivore e del 35% per le piccole.
Non solo. Nel calcolo delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico potrà essere inserita anche la parte di spesa su cui si sia già ricevuto un contributo dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, purché sia cumulabile con le agevolazioni. Ma la somma non deve eccedere il 100% della spesa ammissibile all’agevolazione o al contributo e la disposizione non si applica ai “contributi istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed erogati negli anni 2023 e 2024“.
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