
Le leggi fanno parte del pacchetto “Fit for 55”, che allinea le politiche Ue per ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030
Il Consiglio Ue ha adottato i cinque atti legislativi che consentiranno all’Unione di ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei principali settori dell’economia, assicurando un sostegno efficace ai cittadini e alle microimprese più vulnerabili oltreché ai settori esposti alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nella transizione climatica.
Le leggi fanno parte del pacchetto “Fit for 55”, che allinea le politiche Ue per ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e a raggiungere la neutralità climatica nel 2050.
Il voto in Consiglio è l’ultimo passo della procedura decisionale. Le leggi saranno ora firmate dal Consiglio e dal Parlamento europeo e pubblicate nella Gazzetta ufficiale prima di entrare in vigore.
I testi riguardano la direttiva sul sistema di scambio di quote di emissione, il regolamento su trasporto marittimo, edilizia, autotrasporto e altri settori, la direttiva sulle emissioni del trasporto aereo, il regolamento che istituisce il meccanismo per le importazioni di prodotti nelle industrie ad alta intensità di carbonio, il regolamento per il Fondo sociale per il clima.
Le nuove norme per il sistema di scambio di quote di emissione (Ets), cioè il mercato del carbonio basato su un sistema di limitazione e scambio di quote di emissione per le industrie ad alta intensità energetica, il settore della produzione di energia e il settore dell’aviazione, aumentano l’ambizione complessiva di riduzione delle emissioni entro il 2030 nei settori coperti dall’Ets al 62% rispetto ai livelli del 2005.
Per la prima volta le emissioni del trasporto marittimo saranno incluse nell’ambito dell’EU ETS. Gli obblighi per le compagnie di navigazione di restituire le quote saranno introdotti gradualmente: 40% per le emissioni verificate dal 2024, 70% dal 2025 e 100% dal 2026.
La maggior parte delle navi di grandi dimensioni sarà inclusa fin dall’inizio mentre altre grandi navi, in particolare le navi offshore, saranno incluse prima nel regolamento “MRV” sul monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di Co2 del trasporto marittimo, e solo successivamente incluso nell’Ets. Le emissioni diverse da Co2 (metano e N2o) saranno incluse nel regolamento “MRV” dal 2024 e nell’Ets dal 2026.
È stato istituito un nuovo sistema di scambio di quote di emissione distinto per gli edifici, i trasporti su strada e altri settori (principalmente la piccola industria), al fine di garantire riduzioni delle emissioni efficienti in termini di costi in questi settori, che finora si sono dimostrati difficili da decarbonizzare. Il nuovo sistema si applicherà ai distributori che forniscono carburanti agli edifici, all’autotrasporto e ad altri settori a partire dal 2027.
È stata istituita una salvaguardia in base alla quale se il prezzo del petrolio e del gas è eccezionalmente elevato nel periodo precedente all’inizio del nuovo sistema, questo sarà rinviato al 2028.
Le quote di emissioni gratuite per il settore dell’aviazione saranno gradualmente eliminate e dal 2026 sarà attuata la messa all’asta completa. Fino al 31 dicembre 2030 saranno riservati 20 milioni di quote per incentivare la transizione degli operatori aerei dall’uso di combustibili fossili. L’Ets si applicherà ai voli intraeuropei (compresi i voli in partenza per il Regno Unito e la Svizzera), mentre lo schema di compensazione e riduzione del carbonio per l’aviazione internazionale (Corsia) si applicherà ai voli extraeuropei da e verso paesi terzi che vi partecipano dal 2022 al 2027 (“taglio netto”).
Saranno inoltre migliorate la trasparenza sulle emissioni e le compensazioni degli operatori aerei e sarà istituito un quadro di monitoraggio, comunicazione e verifica per gli effetti del trasporto aereo diversi dal Co2. Entro il 1° gennaio 2028, basandosi sui risultati di tale quadro, la Commissione proporrà, se del caso, misure di mitigazione per gli effetti del trasporto aereo diversi dal Co2.
Il meccanismo di regolazione del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism – Cbam) riguarda le importazioni di prodotti nelle industrie ad alta intensità di carbonio. L’obiettivo è impedire – nel pieno rispetto delle regole del commercio internazionale – che gli sforzi di riduzione delle emissioni di gas serra della Ue siano controbilanciati dall’aumento delle emissioni al di fuori dei suoi confini attraverso la delocalizzazione della produzione.
Si tratta di un prezzo equo sul carbonio emesso durante la produzione di beni ad alta intensità di carbonio che stanno entrando nella Ue che incoraggia una produzione industriale più pulita nei paesi terzi. Fino alla fine del 2025 il Cbam si applicherà solo come obbligo di segnalazione; sarà introdotto gradualmente, parallelamente alla graduale eliminazione delle quote gratuite, una volta avviato nell’ambito dell’Ets.
Permessi gratuiti e per i settori coperti dal meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera – cemento, alluminio, fertilizzanti, produzione di energia elettrica, idrogeno, ferro e acciaio, alcuni precursori e un numero limitato di prodotti a valle – saranno gradualmente eliminati nell’arco di un periodo di nove anni tra il 2026 e il 2034. Il Cbam, spiega il Consiglio, promuove l’importazione di merci da parte di imprese non Ue che soddisfano gli elevati standard climatici applicabili nei 27 Stati membri. Ciò dovrebbe garantire un trattamento equilibrato di tali importazioni e incoraggiare i partner a unirsi agli sforzi Ue in materia di clima.
Quanto al Fondo sociale per il clima servirà agli stati per finanziare misure e investimenti a sostegno delle famiglie vulnerabili, delle microimprese e degli utenti dei trasporti e aiutarli a far fronte all’impatto sui prezzi di un sistema di scambio di emissioni per gli edifici, il trasporto su strada e altri settori. Il fondo sarà finanziato con i proventi principalmente del nuovo sistema di scambio di quote di emissione fino a un importo massimo di 65 miliardi di euro, da integrare con contributi nazionali. È istituito temporaneamente nel periodo 2026-2032.