
Per i nuclei familiari particolarmente svantaggiati si prevede l’Assegno di inclusione. Per le persone tra i 18 e i 59 anni non disabili arriva a partire dal primo settembre del 2023 lo “Strumento di attivazione”
Cambia l’impianto del dl Lavoro che ridisignerà il Reddito di cittadinanza. Per i nuclei familiari particolarmente svantaggiati si prevede l’Assegno di inclusione (e non più la Garanzia per l’inclusione).
Questo sarà destinato alle famiglie con componenti con disabilità, minorenni o over 60. Il beneficio è fissato in un massimo di 6mila euro l’anno (500 euro al mese), parametrato a una scala di equivalenza. Rimane anche l’integrazione di 3.360 euro l’anno per l’affitto dell’abitazione.
Cambia, invece, la soglia Isee necessaria per accedere al beneficio. La nuova bozza fissa il tetto a 9.360 euro e non più a 7.200. Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori dodici mesi.
Rivista, poi, la scala di equivalenza. Il parametro “base” è aumentato di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente; di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni o in condizione di grave disagio psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali; di 0,4 per un ciascun altro componente maggiorenne con carichi di cura; di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due; 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo; fino a un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico.
Paletti più stringenti per il criterio di permanenza in Italia. La continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi (in una precedente versione erano 6), o per quattro mesi anche non continuativi nell’arco di diciotto mesi (erano 6 mesi nel biennio). Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a due mesi continuativi o a quattro mesi complessivi nell’arco di diciotto mesi, le assenze per gravi e documentati motivi di salute.
Per le persone tra i 18 e i 59 anni non disabili e non impegnati in attività di cura in situazione di povertà arriva a partire dal primo settembre del 2023 lo “Strumento di attivazione” (Sda). Lo Sda sarà pari a 350 euro ma sarà erogato solo nel caso di partecipazione ad attività formative o a progetti utili alla collettività, per tutta la loro durata e comunque per periodo massimo di dodici mensilità.
LEGGI ANCHE Lavoro, cosa cambia nel Consiglio dei ministri del Primo Maggio
(foto SHUTTERSTOCK)