
La legge prevede che in caso di mancato pagamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, verranno meno i benefici della Definizione agevolata
Conto alla rovescia per il termine sul pagamento della prima o unica rata della rottamazione-quater, che scade domani, lunedì 6. In considerazione degli ulteriori cinque giorni di tolleranza concessi dalla legge rispetto alla scadenza prevista il 31 ottobre 2023, il 5 novembre è un festivo quindi il termine slitta al lunedì successivo.
Lo ricorda con una nota l’Agenzia delle Entrate, spiegando che la legge prevede che in caso di mancato pagamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, verranno meno i benefici della Definizione agevolata.
Per il pagamento deve essere utilizzato il modulo che riporta la scadenza del 31 ottobre 2023, allegato alla “Comunicazione delle somme dovute” già in possesso dei contribuenti o disponibile in copia sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. È possibile pagare in banca, agli sportelli bancomat (Atm) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con l’internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e con l’App Equiclick tramite la piattaforma pagoPa. Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione dove l’accesso è consentito esclusivamente su appuntamento da prenotare sul sito nella sezione “Sportello territoriale” oppure tramite il contact center al numero 060101.
La Definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) si applica ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “rottamazioni” e a prescindere se in regola con i pagamenti. L’adesione consente di versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio.
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