La Commissione europea ha designato Booking come “gatekeeper” per il suo servizio di intermediazione online Booking.com. La decisione rientra nel Digital Markets Act, una serie di regole severe destinate a scuotere i modelli di business delle grandi piattaforme digitali. «Abbiamo collaborato con la Commissione Europea sin dall’inizio, in previsione della decisione odierna. Attualmente stiamo esaminando la decisione di designazione e intendiamo proseguire nella nostra collaborazione con la Commissione Europea in modo costruttivo, mentre sviluppiamo soluzioni atte ad ottemperare alle disposizioni», spiega la società in una nota.
Tali aziende sono considerate “gatekeeper” perché soddisfano determinati criteri quantitativi: un fatturato annuo di almeno 7,5 miliardi di euro nel mercato europeo o una capitalizzazione di mercato di almeno 75 miliardi di euro, più di 45 milioni di utenti mensili e almeno 10 mila utenti commerciali annuali nel territorio dell’Unione. Secondo la Commissione europea ciò comporta una posizione dominante “radicata e duratura” nell’economia digitale e richiede una nuova serie di regole per garantire la libera scelta dei cittadini.
I “gatekeeper” devono rispettare una serie di regole. Ad esempio, non saranno più autorizzati a concedere priorità o trattamento preferenziale ai propri prodotti sui rispettivi servizi web e gli utenti potranno rimuovere facilmente le app preinstallate nei dispositivi di un’azienda, installandone altre esterne al gruppo. Le piattaforme dovranno anche chiedere agli utenti esplicito consenso prima di combinare i dati personali ottenuti da diversi servizi.
Nel caso in cui un gatekeeper non rispetti gli obblighi sanciti dal regolamento sui mercati digitali, la Commissione può irrogare ammende il cui importo non superi il 10% del fatturato totale realizzato a livello mondiale dall’impresa; tale importo può aumentare fino a raggiungere il 20% in caso di recidiva. In caso di violazioni sistematiche, alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare rimedi aggiuntivi, quali l’obbligo per un gatekeeper di vendere un’impresa o parti di essa o il divieto per il gatekeeper di acquisire altri servizi correlati all’inosservanza sistemica.