Il chiarimento arriva in risposta ad una donna che svolge la professione di avvocato con partita iva a regime forfettario
L’Agenzia delle Entrate conferma che l’indennità di maternità non rientra nel calcolo del fatturato necessario per chiedere il contributo a fondo perduto previsto dal decreto-legge n. 41 del 2021, noto anche come decreto Sostegni.
L’Ente spiega che il contributo a fondo perduto può essere richiesto da imprese, professionisti e titolari di reddito agrario con un monte ricavi/compensi 2019 non superiore a 10 milioni di euro. La precisazione è stata pubblicata lo scorso 11 novembre, in risposta a un interpello presentato da una donna che svolge la professione di avvocato titolare di partita iva.
«È stato previsto – si legge sul sito – che anche i forfettari possano richiedere il contributo. Oltre a tale requisito è necessario che l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019».
Nel caso specifico, l’avvocatessa che si è rivolta all’Agenzia delle Entrate chiedeva se l’indennità di maternità fosse considerata ai fini della verifica della perdita di fatturato.
Secondo quanto si legge “il dubbio verte sulla circostanza se l’indennità concorra o meno al calcolo della perdita media di fatturato”.
Sul tema dell’indennità di maternità, con la circolare n. 5/E del 14 maggio 2021, è stato specificato che “come chiarito con la circolare del 30 maggio 2012, n. 17/E – in relazione al previgente Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 – l’indennità di maternità non costituisce ricavo o compenso”.
di: Filippo FOLLIERO
FOTO: ANSA/LUCA ZENNARO
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