
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito in quali casi non sono necessari i controlli aggiuntivi disposti per legge
Il decreto dell’11 novembre 2021 n. 157 per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche impone dei requisiti aggiuntivi anche per l’ottenimento del bonus casa (lo avevamo approfondito qui). Fra le novità più importanti c’è anche la retroattività del provvedimento, che obbliga quindi anche chi ha già avviato i lavori ai nuovi adempimenti. Ora, con una serie di Faq, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso alcuni chiarimenti in merito ai visti di conformità e asseverazione.
Innanzitutto fa eccezione alla retroattività la consegna del visto di conformità per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ove il contribuente abbia già ricevuto e pagato la fattura entro l’11 novembre ma non abbia ancora trasmesso la comunicazione per la cessione del credito. In questo caso dunque non è necessario produrre ulteriore documentazione.
Esenti dalle nuove regole anche le comunicazioni inoltrate all’Agenzia entro l’11 novembre e già approvate dalla stessa con regolare ricevuta. In questi casi è fatta salva solo la procedura di controllo preventivo che, nei casi ritenuti a rischio, può sospendere l’andamento dei lavori. Non sono invece necessari né visto di conformità né asseverazione della congruità delle spese.
In merito al Superbonus 110%, il decreto prevede poi l’obbligatorietà del visto di conformità anche per chi intenda usufruire della detrazione in dichiarazione dei redditi. Questo visto si ottiene fornendo dati che attestino la sussistenza dei presupposti richiesti dalla detrazione. Fanno eccezione in questo caso le richieste precompilate e presentate direttamente all’Agenzia delle Entrate e quelle presentate tramite il sostituto d’imposta, per le quali il contribuente non deve fornire documentazione aggiuntiva.
di: Marianna MANCINI
FOTO: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI
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